Polizza RC auto – Conservazione della classe di merito del veicolo nel caso di trasferimenti di proprietà endo familiari

Come è noto la legge Bersani (legge 40/2007) stabilisce che l'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

Ma cosa accade, ad esempio, se la moglie, in separazione dei beni, che possiede un veicolo con la classe di merito più favorevole, vende al marito la propria auto? In questa ipotesi, nel caso di trasferimento di proprietà endo familiare nessuna norma obbliga la compagnia di assicurazione ad attribuire all'acquirente la classe di merito già maturata sul veicolo trasferito.

Infatti, bisogna ricordare che la legge Bersani può essere applicata solamente nel caso di veicoli che entrano a far parte per la prima volta nel parco auto familiare. Questo significa che, per poter trasferire la classe di merito da un'assicurazione per la macchina a un’altra, il veicolo – nuovo o usato – non doveva essere già in possesso di nessuno dei membri dello stato di famiglia (famiglia anagrafica).

L'IVASS (Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni) ha provato a limitare le sperequazioni che possono derivare dal trasferimento di proprietà endo familiare, almeno quando tale trasferimento avviene fra persone coniugate (in separazione dei beni perchè per coniugi in comunione il problema di trasferimento di proprietà del veicolo non si pone), unite civilmente o conviventi di fatto.

Con provvedimento 72/2018, all'articolo 7 (Disciplina della classe di classe di merito universale - Regole specifiche) comma 2 sezione c, l'IVASS ha chiarito che, nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di merito universale (CU) già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di merito maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

19 Aprile 2018 · Giovanni Napoletano