Risarcimento danni e class action – Il danneggiato potrà aderire anche dopo la sentenza che accerta la responsabilità dell’impresa
La legge 31/2019 (disposizioni in materia di azione di classe), che entrerà in vigore a partire dal 18 aprile 2020, regola l'azione collettiva che può ...
La legge 31/2019 (disposizioni in materia di azione di classe), che entrerà in vigore a partire dal 18 aprile 2020, regola l'azione collettiva che può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.
Con l'introduzione dell'articolo 840 sexies nel codice di procedura civile, il testo normativo stabilisce che, con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale, dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza.
Secondo Assonime (Associazione fra le società italiane per azioni), la possibilità concessa ai danneggiati di aderire alla class action anche dopo la sentenza che accerta la responsabilità dell’impresa costituisce un sistema che pone notevoli perplessità dal punto di vista delle garanzie.
A parere dell'Associazione (circolare 17/2019), infatti, il rischio che si corre è che i soggetti danneggiati utilizzino l’azione in modo strategico, aspettando l’adozione della sentenza e unendosi alla classe solo nei casi di pronuncia favorevole. La conseguenza sarebbe dunque quella di una situazione di incertezza per l’impresa resistente, che in corso di causa non avrebbe la possibilità di effettuare una stima puntuale degli importi che potrebbe essere tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento. Inoltre, conclude Assonime, la possibilità per i soggetti danneggiati di aderire alla classe post-sentenza potrà avere incidenza negativa su entrambe le parti a concludere accordi transattivi.