CID riporta luogo errato del sinistro – La compagnia assicuratrice deve pagare comunque

In una precedente sentenza, i giudici di legittimità avevano stabilito che la dichiarazione confessoria del Cid, resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice.

Una volta tanto, questo principio si rivela a favore dell'assicurato e non della compagnia di assicurazioni, nonostante la circostanza che il verbale di constatazione amichevole indicasse il sinistro avvenuto in luogo diverso da quello successivamente accertato.

Nei rapporti diretti tra conducente antagonista e proprietario assicurato, l'assunzione di responsabilità rende certa l'esistenza del fatto dannoso, e dunque necessariamente accoglibile la domanda risarcitoria.

Dal momento che l'assicurazione, pur contestando un riconoscibile e non decisivo errore di collocazione topografica, non ha potuto proporre prove contrarie alla presunzione che tuttavia giustifica la chiamata in solidarietà con il proprio assicurato.

In altri termini, nei rapporti tra il danneggiato e l'assicuratore che contesta il valore del Cid per inesattezza e incompletezza, ma senza indicare le circostanze rilevanti, il giudice deve limitarsi ad esaminare accuratamente se il contesto probatorio e la rappresentazione dell'incidente siano compatibili con la dinamica e la gravità dei danni, e in caso affermativo mantenere ferma la doverosa solidarietà, che deriva dal contratto di assicurazione e dalla azione diretta proposta dalla parte danneggiata.

Così Corte di Cassazione nella sentenza 22 maggio 2014, numero 11368.

24 Maggio 2014 · Gennaro Andele