Cid » Non costituisce prova se l’indicazione della via del sinistro è errata

Il Cid non può essere valutato dal giudice come prova se contiene una descrizione sbagliata della strada dove è avvenuto il sinistro.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza 21161/2013, ha stabilito che: Il Cid non può essere valutato dal giudice come prova se contiene una descrizione sbagliata della strada dov’è avvenuto l’incidente. Infatti, il documento non vale, nell’ambito del processo, come dichiarazione confessoria neppure se suffragato da una testimonianza.

A parere degli Ermellini, in questi casi, il modello Cid del sinistro perde, nell’ambito del processo, il suo valore di dichiarazione confessoria, e ciò anche se c’è un testimone che conferma quanto in esso riportato.

Infatti, ogni qual volta esiste un'incompatibilità oggettiva tra il fatto per come è stato descritto dalle parti nel Cid e quanto accertato dal giudice durante la causa, il modulo di constatazione amichevole perde il suo valore di prova.

La terza sezione civile ha confermato il verdetto di merito con il quale è stato escluso il risarcimento del danno in favore di un automobilista coinvolto in un incidente.

I due conducenti avevano sottoscritto il Cid che riportava il disegno di due strade perpendicolari mentre, in quel tratto, le strade si intersecano. Il tutto suffragato da un unico testimone.

La leggerezza gli è costata il rifiuto del risarcimento da parte dell'assicurazione, considerato legittimo anche in Cassazione.

Sul punto i Supremi giudici hanno chiarito che: ogni valutazione sulla portata confessoria della CID  è preclusa dalla esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel documento e le conseguenze accertate in sede di istruttoria davanti al giudice di merito.

26 Settembre 2013 · Gennaro Andele