Ciascun coerede può prelevare la quota di giacenza nel conto corrente del de cuius proporzionale a quella ereditaria » La banca non può opporre il mancato consenso degli altri coeredi.

L'ordinanza 27417/2017 della Corte di cassazione ha stabilito che ciascun coerede può agire nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi, e soprattutto senza che venga in alcun modo precisato che l'iniziativa del coerede sia ammessa solo allorquando avvenga nell'interesse della comunione.

Ora, atteso che la banca con cui il de cuius intrattiene, al momento della morte, un rapporto di conto corrente, o in conto titoli, è debitrice del defunto, ne discende che ciascun coerede può prelevare la quota di giacenza in conto corrente del defunto proporzionale a quella ereditaria e/o disinvestire i titoli, senza che la banca possa opporre il mancato consenso degli altri coeredi.

26 Dicembre 2017 · Simonetta Folliero