Chiusura d’ufficio delle partite IVA che risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.


Con il provvedimento del 3 dicembre 2019, l'Agenzia delle Entrate comunica che è stata disposta la chiusura d'ufficio delle partite IVA che risultano ...

Con il provvedimento del 3 dicembre 2019, l'Agenzia delle Entrate comunica che è stata disposta la chiusura d'ufficio delle partite IVA che risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso.

Le partite IVA sono state individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, volti a identificare i soggetti titolari di partita IVA che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.

A ciascun soggetto individuato come presumibilmente inattivo è stata inviata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (AR), la comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita IVA.

Il contribuente che ravvisi elementi non considerati o valutati erroneamente, relativamente alla comunicazione di chiusura della partita IVA, può rivolgersi, entro 60 giorni dalla sua ricezione, ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e fornire chiarimenti circa la propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA. Il soggetto diverso da persona fisica che non ritenga corretta la contestuale estinzione del codice fiscale, potrà rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle entrate per richiederne, motivatamente, la riattivazione.

Gli uffici, verificate le argomentazioni e la documentazione prodotta dal contribuente, possono archiviare la comunicazione di chiusura della partita IVA, mantenendo il soggetto in stato di attività, oppure rigettare l’istanza con motivato diniego.

Si ricorda che l’articolo 35, comma 15 quinquies del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 633/1972, dispone che l'Agenzia delle entrate deve procedere d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.

2 Gennaio 2020 · Giorgio Valli

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