Il proprietario del veicolo è coobbligato per le le violazioni al Cds e per i danni causati da terzi alla guida – A meno che …

Le norme del Codice della strada estendono al proprietario del veicolo l'obbligo di pagamento delle sanzioni pecuniarie e del risarcimento danni per gli illeciti commessi da altri soggetti tramite quel veicolo. Si tratta di un’obbligazione a titolo solidale del proprietario del veicolo con l’effettivo autore della violazione.

Lo stesso Codice della strada consente al proprietario del veicolo di esonerarsi da questa presunzione di responsabilità, qualora riesca a fornire la prova che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la propria volontà.

Tuttavia, il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla accennata presunzione di responsabilità non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo contro la sua volontà, il che implica che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate.

Nel caso specifico esaminato dai giudici della Corte di Cassazione, su ricorso della madre del trasgressore, è stata eccepita, così come si evince dalla lettura della sentenza 22318/14, la mancata adozione di quei comportamenti necessari a inibire la circolazione del ciclomotore.

Infatti il figlio della ricorrente aveva prelevato il veicolo, per farlo visionare ad un terzo potenziale acquirente, senza alcuna difficoltà. Inoltre il ciclomotore risultava privo di assicurazione obbligatoria da cui consegue che la ricorrente avrebbe dovuto vigilare in maniera ancor più incisiva, per evitare che il figlio utilizzasse un mezzo che non poteva circolare.

In pratica, per ottenere l'esonero dalla presunzione di responsabilità e dal conseguente obbligo di pagamento delle sanzioni pecuniarie per gli illeciti commessi, nonché di risarcimento per i danni causati in eventuale assenza di copertura assicurativa, dal terzo alla guida del proprio veicolo, la proprietaria avrebbe dovuto fornire prova dell'occultamento delle chiavi, unica cautela sufficiente a dimostrare la precisa volontà di non consentire l’utilizzo del mezzo.

12 Novembre 2014 · Giuseppe Pennuto