Cessione del quinto e pignoramento dello stipendio – Cosa accade quando si va in pensione senza aver estinto il prestito dietro cessione del quinto e senza aver integralmente rimborsato il credito azionato con pignoramento verso il datore di lavoro?


Mia madre ha una cessione del quinto ed un pignoramento dello stipendio: ad ottobre andrá in pensione e percepirá 40 mila euro di TFR. Cosa accadrà ai debiti? Li salderà in automatico completamente con TFR se gli importi sono inferiori a tfr?

Molto dipende se sua madre è impiegata presso una struttura pubblica o privata: se sua madre dipende dalla Pubblica Amministrazione (PA) il prestito dietro cessione del quinto continuerà ad essere rimborsato dall’INPS. Per quanto attiene il pignoramento, il creditore pignorante otterrà un quinto del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) spettante al debitore. Il debito residuo azionato con pignoramento verrà regolato, dopo una nuova notifica di pignoramento verso l’INPS, con una trattenuta mensile del 20% sul rateo netto mensile di pensione eccedente il minimo vitale (circa 690 euro/mese).

Qualora, invece, sua madre fosse impiegata presso una struttura privata, bisognerà distinguere se la cessione del quinto risulta antecedente al pignoramento: in questa ipotesi, l’intero TFR (al netto degli oneri fiscali) sarà devoluto (fino al soddisfacimento) al rimborso del prestito dietro cessione del quinto. Il credito residuo (quello azionato con pignoramento e quello eventualmente non coperto dal TFR spettante al debitore) potrà essere recuperato, dopo una nuova notifica di pignoramento verso l’INPS, con una trattenuta mensile del 20% sul rateo netto mensile di pensione eccedente il minimo vitale (circa 690 euro/mese): sempre che creditore e debitore non raggiungano un accordo stragiudiziale per l’adempimento delle posizioni non chiuse al momento del passaggio in quiescenza.

Qualora la cessione del quinto risultasse posteriore al pignoramento, un quinto del TFR (al netto degli oneri fiscali) spettante al debitore servirà il rimborso del credito residuo azionato con pignoramento ed il resto sarà funzionale, per quanto possibile, alla copertura del prestito dietro cessione del quinto non ancora estinto in occasione del passaggio in pensione. Il credito residuo (quello azionato con pignoramento e quello eventualmente non coperto dal TFR spettante al debitore) potrà essere recuperato, dopo una nuova notifica di pignoramento verso l’INPS, con una trattenuta mensile del 20% sul rateo netto mensile di pensione eccedente il minimo vitale (circa 690 euro/mese): sempre che creditore e debitore non raggiungano un accordo stragiudiziale per l’adempimento delle posizioni non chiuse al momento del passaggio in quiescenza.

In ogni caso, anche quando il pagamento della rata mensile viene effettuato dall’INPS (debitore che svolge attività presso la Pubblica Amministrazione) il creditore si riserva sempre la facoltà, prevista dal contratto, di esigere dal debitore che va in pensione senza aver rimborsato completamente il prestito dietro cessione del quinto – di esigerne l’estinzione.

19 Ottobre 2022 · Ludmilla Karadzic

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