Cessione del quinto e sospensione cautelare dal lavoro del debitore


Una società finanziaria ha erogato il finanziamento decennale da euro 390/mese, iniziato il 01/05/2019 e sospeso dal datore di lavoro (ministero) dopo ...

Una società finanziaria ha erogato il finanziamento decennale da euro 390,00/mese, iniziato il 01/05/2019 e sospeso dal datore di lavoro (ministero) dopo la rata di luglio 2021: il 29 marzo 2022 ricevuta raccomandata da parte della finanziaria – Area Postvendita e Recupero Ufficio Monitoraggio del Credito, Incassi e Sinistri – e nella lettera si evidenzia il mancato pagamento tramite la trattenuta sulla busta paga delle mensilità che vanno da agosto 2021 a febbraio 2022.

Si intima di versare Euro 2.723,00 a saldo delle suddette rate insolute entro 15 giorni (scadenza 13 aprile), da intendersi quale messa in mora, e di proseguire con i pagamenti mensili dal corrente mese di marzo 2022 fino al ripristino della trattenuta in busta paga.

In mancanza di adempimento e senza ulteriore avviso la Finanziaria provvederà ad adire le competenti autorità giudiziarie per la tutela del proprio buon diritto, con conseguente aggravio di spese ad esclusivo carico del debitore.

Si fa presente che da luglio 2021 “il debitore” si trova in sospensione cautelare dal servizio, in quanto colpito da misura restrittiva della libertà personale (vicenda penale per fatti estranei al rapporto di lavoro).

Da quel giorno, quindi, non ha più percepito lo stipendio, ma unicamente l’assegno alimentare ai sensi dell’art. 82 d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3. Tale assegno non ha natura retributiva, ma assistenziale, finalizzato esclusivamente al sostentamento e alle minime esigenze vitali del dipendente, privato della retribuzione, in attesa del ripristino del rapporto, ovvero della sua risoluzione.

E’ quindi corretto interrompere la “Cessione del quinto”, sino a quando non sarà nuovamente riconosciuto lo stipendio per intero, in quanto, in tali casi non si tratta di una retribuzione, bensì di un assegno alimentare, che, in quanto tale, non è soggetto a trattenute. Sul punto la giurisprudenza non lascia adito a dubbi.

Attualmente la situazione è critica: anche volendo, con circa 1000 euro sul conto corrente cointestato con la compagna non potrebbe certo saldare l’importo richiesto.

Non possiede alcun bene mobile.

Possiede solo 1/10 dell’immobile di cat. popolare (sul quale c’è un mutuo in corso e relativa ipoteca della banca), dove risiede con la compagna e il figlio studente (valore commerciale della quota circa 9000 euro).

Come meglio comportarsi quindi? Cosa rispondere alla Finanziaria entro i 15 giorni?

L'articolo 16 della legge 180/1950 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni) all'articolo 16 costituisce presso il Ministero del tesoro il "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato" amministrato, con gestione speciale, dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato (Fondo Credito).

La principale prestazione del Fondo Credito è la costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati a erogare prestiti agli iscritti.

L'articolo 32 della legge 180/1950 all'articolo 32 (Rischi che assume il Fondo con la garanzia - Conseguenti obblighi e diritti) comma 1, lettera b) stabilisce che con la prestazione della garanzia il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assume il rischio conseguente alla cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto a pensione, indennità od altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito.

Pertanto, la Finanziaria erogatrice del prestito dietro cessione del quinto, per riscuotere le rate del prestito dietro cessione del quinto erogato al debitore dipendente pubblico posto in sospensione cautelare dal servizio, deve rivolgersi al Fondo Credito (Fondo della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali) ex Ministero Tesoro, ex INPDAP adesso presso l'INPS.

Infatti, il Fondo della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito) è stato istituito nel 1996 (legge 23 dicembre 662/1996) ed eroga numerose prestazioni creditizie e sociali ai dipendenti pubblici, i quali versano al Fondo stesso un’apposita contribuzione, fra cui appunto, la garanzia statale per i prestiti erogati dietro cessione del quinto in caso di sospensione cautelare dal servizio del debitore dipendente pubblico.

L'articolo 45 del Testo Unico citato prevede, infine, che, quando, per cessazione o interruzione del servizio o per qualsiasi altra causa, l'ammortamento di un prestito non può essere eseguito nelle condizioni prestabilite, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato che abbia adempiuto alla garanzia prestata, può recuperare il suo credito con il prolungamento delle ritenute.

18 Ottobre 2022 · Simonetta Folliero


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