La notifica della cessione del credito e le implicazioni per il debitore

Come sappiamo il creditore C (tipicamente una banca o una finanziaria) che ha erogato il prestito al debitore D, può cedere il suo credito ad un soggetto terzo che indicheremo con T (tipicamente una società di recupero crediti). In un simile contesto, il creditore C viene indicato come creditore cedente, al soggetto T che acquisisce il credito ci si riferisce come creditore cessionario, mentre il debitore D è il debitore ceduto. Il prestito erogato dal creditore C al debitore D e poi ceduto al soggetto terzo T, si identifica con il termine di credito ceduto.

In base a quanto disposto dal codice civile (articolo 1264) la cessione di un credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli é stata notificata.

La procedura di notifica dell’avvenuta cessione del credito, tuttavia, non va intesa in modo rigido, nel senso che non e' necessario eseguirla con le formalità proprie degli atti giudiziari ed e' stata notevolmente semplificata dall’Autorita’ per il trattamento dei dati personali con un provvedimento del gennaio 2007.

Appena perfezionata la cessione, l’obbligo di informativa può essere assolto dal creditore cedente (specie se i debitori interessati sono numerosi) mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e non necessariamente mediante comunicazione ad personam); successivamente l'obbligo di comunicazione di avvenuta cessione del credito deve essere assolto anche singolarmente, con riguardo a ogni debitore, alla prima occasione utile che coincide con la prima comunicazione che il creditore cessionario invia al debitore.

La Corte di cassazione, con la sentenza 22280/10, ha stabilito che la natura del contratto di cessione comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del creditore cedente a quello del creditore cessionario per effetto dell’accordo, mentre l’efficacia e la legittimazione del creditore cessionario a pretendere la prestazione conseguono alla notifica della lettera di cessione del credito al debitore ceduto.

Anche i giudici di legittimità hanno ribadito che la notifica della cessione al contraente ceduto non e' soggetta a particolari discipline o formalità: la comunicazione non deve essere necessariamente sottoscritta dal creditore cedente e deve contenere le informazioni sufficienti in modo che risulti assicurata al debitore ceduto la conoscenza dell’avvenuta cessione.

In pratica, l’utilizzo di una raccomandata AR inoltrata del creditore cessionario al debitore ceduto, per comunicare l’intervenuta cessione del credito, ha come conseguenza che un eventuale pagamento effettuato dopo la notifica dal debitore ceduto al creditore cedente non e' opponibile al creditore cessionario (insomma, il debitore ceduto sarà costretto a chiedere il rimborso di quanto versato al creditore cedente e ripetere comunque il pagamento al creditore cessionario).

Se, fra i creditori cedente e cessionario, invece, esiste un rapporto di fiducia, allora il creditore cessionario puo' inoltrare al debitore anche una semplice comunicazione affrancata. In questa ipotesi, un eventuale pagamento effettuato dal debitore al creditore cedente verrebbe girato al creditore cessionario oppure il debitore verrebbe informato della cessione del credito dal creditore cedente ed indirizzato, per il pagamento, direttamente al creditore cessionario.

Il punto da comprendere e' che un eventuale vizio di forma nella notifica della comunicazione di cessione del credito non inficia la legittimità della pretesa, nel senso che il debitore e' obbligato, comunque, a pagare il creditore cedente fino a quando non e' messo a conoscenza dell’intervenuta cessione: da quel momento in poi, il debitore dovrà rimborsare esclusivamente il creditore cessionario.

Va aggiunto che, in tema di cessione dei crediti, la responsabilità del debitore ceduto e' configurabile solo in relazione al mancato adempimento di un debito effettivo, mentre, ove il debitore ceduto dimostri la inesistenza del credito che ha formato oggetto della cessione, tale fatto e' impeditivo della nascita della pretesa creditoria avanzata dal creditore cessionario, anche se la cessione è stata notificata correttamente.

Inoltre, perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario le eccezioni concernenti la esistenza e la validità del contratto da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l'adempimento, mentre le eccezioni relative a circostanze quali l'intervenuta prescrizione del credito o l'avvenuto rimborso (parziale o totale) del credito ceduto sono opponibili al creditore cessionario solo se anteriori alla notifica della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi.

19 Settembre 2015 · Marzia Ciunfrini