Centrale Rischi » E’ illegittima la segnalazione dopo l’accettazione del piano di rientro da parte della banca

E' illegittima la segnalazione alla Centrale Rischi dopo l'accettazione del piano di rientro da parte della banca

La segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi, infatti, richiede la valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento.

Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 3165/14.

Se l'istituto di credito accetta il piano di rientro la segnalazione in centrale rischi è illegittima

Come noto, la Centrale Rischi (CR) è il servizio informativo attivo presso la Banca d'Italia finalizzato alla raccolta dei dati relativi al credito che gli intermediari, al termine di un determinato periodo di tempo (normalmente la comunicazione deve essere fatta ogni mese) vantano nei confronti dei propri clienti.

Tale sistema ha come obiettivo ultimo il rafforzamento della stabilità finanziaria dell'intero sistema creditizio, attuato attraverso il monitoraggio costante delle situazioni di potenziale insolvenza dei debitori nei confronti dello stesso sistema.

Come si evince dalla sentenza in esame, la banca non può segnalare il proprio cliente alla Centrale Rischi dopo aver accettato il piano di rientro del debito da questi avanzato e dopo che la prima rata sia stata già versata.

Infatti, in tali casi, l’avviso alla Centrale rischi è del tutto ingiustificato e sproporzionato, in quanto si inserisce in un contesto di assoluta regolarità pattizia tra le parti.

Ciò a maggior ragione se il debito con l’istituto di credito è modesto.

In ogni caso, prima della segnalazione va comunque presa in considerazione la situazione economico-finanziaria dell'azienda.

La situazione di grave inadempienza deve essere cioè equiparata a una grave e non transitoria difficoltà economica che non coincide con la mera situazione di insolvenza.

Questa situazione deve essere eventualmente riscontrata dalla banca attraverso l'analisi dei bilanci.

E' quindi illegittima la segnalazione alla Centrale Rischi da parte della banca, effettuata a seguito dell'accettazione di quest'ultima del piano di rientro del debito del cliente, dì per sé garanzia idonea a scongiurare la definitività della crisi aziendale.

27 Febbraio 2014 · Andrea Ricciardi