Centrale Rischi della Banca d’Italia – Pillole


Per la Centrale dei Rischi (CR) gestita dalla Banca d'Italia esiste una soglia minima di 30 mila euro dell'esposizione debitoria censita

Per la Centrale dei Rischi (CR) gestita dalla Banca d'Italia esiste una soglia minima di 30 mila euro dell'esposizione debitoria censita, al di sotto della quale non c'è obbligo di segnalazione.

La segnalazione in CR Bankitalia indica che il soggetto segnalato ha un debito o ha ricevuto una garanzia che supera la soglia di 30 mila euro da un intermediario finanziario che partecipa alla Centrale dei Rischi. Peraltro alcuni intermediari finanziari non hanno nemmeno l'obbligo di segnalazione in CR: ad esempio, gli intermediari finanziari per i quali l'attività di credito al consumo rappresenti più del 50% dell'attività di finanziamento sono esonerati dall'obbligo di partecipazione al servizio. Inoltre, gli intermediari finanziari che si rendono cessionari di crediti al consumo possono chiedere di essere esonerati dall'obbligo di partecipazione al servizio qualora i crediti acquisiti superino la soglia del 50 per cento dell’attività di finanziamento dagli stessi svolta.

Quali sono, pertanto, i soggetti che devono partecipare per legge, fornendo obbligatoriamente informazioni alla CR Bankitalia? Fra gli altri, le banche italiane e le filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica Italiana, le società finanziarie iscritte nell'apposito albo degli intermediari finanziari (con le eccezioni già esaminate), le società di assicurazioni, se erogano crediti e le Centrali dei rischi pubbliche europee che hanno sottoscritto un accordo con la CR per lo scambio di dati sull'indebitamento estero della clientela.

L'esposizione debitoria in CR Bankitalia può essere classificata in sofferenza. Si parla di sofferenza quando il cliente è valutato in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria.

I crediti in sofferenza e i passaggi a perdita di sofferenze vanno comunque segnalati, a prescindere dall'importo. Nessuna informazione presente che possa riguardare, invece, la puntualità dei rimborsi di un prestito.

In particolare, confluiscono nella categoria di censimento crediti ceduti a terzi dall'intermediario segnalante le operazioni di cessione di credito: l'intermediario cedente deve segnalare a nome del debitore ceduto un importo pari all'effettivo debito di quest’ultimo, indipendentemente dal prezzo di cessione; se il cessionario è anch'esso un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi della CR Bankitalia, deve segnalare il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento per un importo pari al debito effettivo, sia nel caso di cessione pro soluto sia nel caso di cessione pro solvendo.

A differenza di quanto avviene con le Centrali Rischi Private (CRIF, CTC Experian Cerved) - che più propriamente si indicano, per evitare confusione e ambiguità, come Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) - le informazioni storiche presenti negli archivi della Centrale dei Rischi Bankitalia non vengono cancellate e possono essere consultate dagli intermediari che vi aderiscono, sebbene con precise limitazioni nella finestra temporale di consultazione. Infatti, gli intermediari finanziari possono consultare le informazioni della CR Bankitalia al massimo per gli ultimi 36 mesi.

https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/faq-cr/faq-cr.html#faq8761-5

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/c139-8agg.pdf (pagina II.18)

4 Ottobre 2025 · Simonetta Folliero

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