vendite simulate e fittizie


Eredità e successione – collazione e azione di riduzione » differenze

12 Maggio 2019 - Annapaola Ferri


Poiché la collazione obbliga i coeredi accettanti a conferire nell'asse ereditario i beni ricevuti con donazioni, essa può raggiungere il risultato di eliminare le eventuali lesioni di legittima realizzati attraverso tali atti, senza necessità del ricorso alla tutela apprestata dalla legge per la quota di legittima. Tuttavia l'eventualità che la collazione, tramite il rientro del bene donato nella massa da dividere, possa sortire l'effetto di porre rimedio a una lesione di legittima non significa che la collazione debba essere intesa come strumento per reintegrare la legittima. Infatti non tutte le donazioni effettuate in vita dal de cuius sono soggette a collazione, ma solo quelle a favore del coniuge e del discendente. Inoltre, in base all'articolo 559 del codice civile le donazioni (non soggette a collazione) non si riducono proporzionalmente come le disposizioni testamentarie, ma cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Tale norma consente al legittimario di aggredire la [ ... leggi tutto » ]


Successione: prescrizione dell’azione del legittimario che contesta precedenti donazioni fatte in vita dal de cuius, anche simulate come vendite a titolo oneroso

10 Gennaio 2017 - Ornella De Bellis


Qualora l'erede agisca come legittimario a tutela della quota di riserva, proponendo domanda di riduzione di atti di trasferimento a titolo oneroso, previo accertamento della simulazione degli stessi in quanto dissimulanti donazione, il termine decennale di prescrizione dell'azione di simulazione decorre dal momento dell'apertura della successione, perché soltanto in tale momento si concretizza l'ipotizzata lesione della quota di riserva del legittimario. In tal senso hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 138/2017. [ ... leggi tutto » ]


Contratto simulato di compravendita immobiliare con interposizione fittizia – effetti per il coniuge in comunione di beni

5 Luglio 2015 - Lilla De Angelis


Quando Caio vuole nascondere ai suoi creditori o al fisco di essere l'acquirente di un immobile, si accorda con Tizio, venditore, affinché nell'atto di acquisto figuri Sempronio, prestanome. Colui che acquista effettivamente e si impegna a pagare il prezzo è tuttavia Caio e tutti gli effetti del contratto ricadono su di lui. Si tratta di un contratto simulato di compravendita di immobile con interposizione fittizia di persona (Sempronio). Ora, in tema di compravendita di immobile, la prova della interposizione fittizia (che si ha, come abbiamo detto, quando la proprietà del bene viene simulatamente intestata a persona diversa dall'effettivo acquirente, con la partecipazione del venditore, il quale è consapevole che il vero compratore è un terzo, nei cui confronti assume diritti ed obblighi) può essere addotta mediante testimoni o presunzioni solo se fatto valere da terzi o da creditori. Invece, l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere [ ... leggi tutto » ]


La simulazione dell’alienazione di un immobile può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte dovute

26 Agosto 2012 - Rosaria Proietti


La simulazione dell'alienazione di un immobile può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte dovute Risponde del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, previsto dall'articolo 11 del Dlgs 74/2000, il contribuente che pone in atto la simulazione della vendita di un immobile, dopo aver ricevuto la notifica di una cartella di pagamento, non essendo sufficiente il sostenere di averlo fatto per aiutare il simulato acquirente a ottenere un finanziamento da parte di un Istituto di credito. Questo il principio affermato dalla terza sezione penale della Cassazione, nella breve, ma interessante, pronuncia numero 28567 del 17 luglio 2012. La normativa di riferimento sulla simulazione di vendita, donazione, concessione in usufrutto di un immobile Il vigente articolo 11, comma 1, del Dlgs numero 74 del 2000, punisce, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi [ ... leggi tutto » ]