sentenze e ordinanze della Corte di cassazione in tema di protesto di assegni e cambiali


Protesto di un assegno in caso di smarrimento o furto del libretto – per evitarlo non basta la denuncia

Simonetta Folliero - 4 Maggio 2019


La mera denuncia di smarrimento o di sottrazione del titolo non integra di per sé l'accertamento della falsità o della inefficacia dello stesso. Anche in ipotesi di smarrimento o sottrazione del titolo, pertanto, la normativa impone la levata del protesto: non è sufficiente, infatti, una denuncia ad autorizzare la banca ad omettere la levata, posto che il titolo non perde la sua efficacia in presenza di una mera denuncia del correntista. In particolare, il protesto va levato con codice 35 (Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen) a carico del correntista. Quello appena enunciato è [ ... leggi tutto » ]


Assegno sottoscritto con una sigla e non con la firma di traenza – la banca che paga lo fa a proprio rischio e pericolo

Simonetta Folliero - 6 Giugno 2017


Se sugli assegni portatì in pagamento alla banca risulta apposta non già una firma di traenza, bensì una semplice sigla, la banca trattaria non può procedere al pagamento che, se effettuato, avviene a suo rischio. Infatti, nell'adempiere l'obbligazione il debitore (nella fattispecie la banca) deve adottare la diligenza richiesta con riguardo alla natura della peculiare attività esercitata, così come dettato dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile. Per questo, non può ritenersi rispondente a diligenza il comportamento della banca che trascuri di considerare, ovvero ignori, la regolamentazione dettata dalla legge assegni (Regio Decreto 1736/1933) laddove, all'articolo 11, dispone espressamente che [ ... leggi tutto » ]


Protesto di un assegno segnalato come rubato presentato al pagamento con firma di traenza non conforme a quella depositata

Simonetta Folliero - 20 Settembre 2016


In tema di protesto di assegno bancario segnalato come rubato e presentato per il pagamento, nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso da! titolare del conto corrente, tale che non sia in alcun modo possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio dell'apparente riferibilità dell'assegno al predetto titolare, è sufficiente, al fine di conservare l'azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di colui che risulta aver sottoscritto l'assegno (e non a nome del titolare del conto corrente su cui l'assegno è tratto). Ciò in conformità, peraltro, all'articolo 4 della [ ... leggi tutto » ]