portabilità del mutuo (o surroga)


Portabilità del mutuo – nuove regole su risarcimento in caso di ritardi e cancellazione di ipoteca

7 Novembre 2011 - Simonetta Folliero


In tema di risarcimento al mutuatario per ritardi nella pratica di portabilità del mutuo e di cancellazione di ipoteca una volta concluso il piano di ammortamento, la legge 106/2011 (approvata il 7 luglio) è intervenuta, con l'articolo 8, comma 8, definendo nuove regole. In particolare sono state semplificate le operazioni di portabilità dei mutui ed è stata  estesa l'operatività delle disposizioni concernenti la cancellazione delle ipoteche, oltre ai mutui e finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari e ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti, anche ai finanziamenti concessi dai suddetti enti previdenziali ai propri dipendenti. Per quanto attiene la disciplina del risarcimento conseguente al  ritardo nel perfezionamento della pratica di portabilità del mutuo ipotecario, fermo restando il termine di trenta giorni per il perfezionamento della surrogazione - decorrente dalla richiesta di avvio delle procedure di collaborazione, rivolta al finanziatore originario da parte del mutuante surrogato [ ... leggi tutto » ]


Portabilità del mutuo – l’arbitro bancario finanziario punisce i ritardi delle banche

28 Febbraio 2011 - Piero Ciottoli


Portabilità del mutuo – l'Arbitro Bancario Finanziario punisce i ritardi delle banche La portabilità del mutuo, in Italia, continua ad essere un terreno pieno di ostacoli. Portabilità del mutuo - Cosa prevede la legge La legge numero 102 del 3 agosto 2009, che ha stabilito che, se la procedura per la portabilità del mutuo dalla vecchia alla nuova banca dura più di 30 giorni, spetta al consumatore il risarcimento in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salva la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria ove il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima. Portabilità del mutuo - La domanda di surroga La domanda va rivolta alla banca cedente, cioè quella che si lascia. Il termine dei 30 giorni decorre "dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancaria [ ... leggi tutto » ]