Cartella esattoriale serit per multa codice strada

Ricevuta cartella esattoriale serit

Faccio presente che in data 04/03/2008 ho cambiato residenza anagrafica migrando da Catania ad Acicastello (ct);

in data 24/05/2012 ho ritirato c/o la casa del comune di Acicastello una notifica contenente una cartella esattoriale della "Serit Sicilia s.p.a venendo così a conoscenza di un verbale per infrazione al s. articolo 158 comma 2 letterab elevato il 14/03/2008 e notificato il 14/07/2008, iscritto a ruolo reso esecutivo in data 15/09/2011, indirizzato al mio vecchio domicilio.

Per cui solo adesso ne sono venuto a conoscenza.

Gradirei sapere se sono obbligato a pagare oppure vi sono i presupposti per un ricorso al giudice di pace.

Notifiche di cartella esattoriale

A partire dal 4 luglio 2006, le variazioni di indirizzo producono i propri effetti dopo trenta giorni.

Dopo la data sopra indicata, le notifiche di cartella esattoriale effettuate al vecchio indirizzo sono valide se effettuate entro il trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione. Ciò in quanto il 4.7.2006 è entrato in vigore il d.l. 223/06 convertito nella legge 248/06, il cui articolo 37, comma 27, prevede: “le variazioni di indirizzo, ai fini delle notifiche, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dall'articolo 36. Se la comunicazione è stata omessa la notifica è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale”.

Pertanto la notifica del verbale effettuata al vecchio indirizzo il 14 luglio 2008 per una violazione rilevata in data 14 marzo 2008, è da ritenersi nulla.

Ora se lei procede adesso con opposizione ex articolo 615 codice di procedura civile innanzi al G.d.P. contro la cartella esattoriale originata da una multa di cui è stata omessa la notifica del verbale, rischia di ottenere una vittoria di Pirro. Il verbale potrebbe essere infatti nuovamente notificato, entro i termini di decadenza quinquennali (computati a partire dal 14 marzo 2008).

Poichè la cartella esattoriale è comunque un atto inesistente, può procrastinare il ricorso appena le sarà notificato un'altro atto giuridicamente inesistente di riscossione coattiva (preavviso di fermo amministrativo, presumibilmente) dopo aver verificato l'impossibilità temporale, per il creditore, di riattivare il processo di notifica del verbale entro il termine decadenziale del 14 marzo 2013.

3 Ottobre 2012 · Roberto Petrella




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