L’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale ed è valido ai fini probatori

Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo: così recita l'articolo 49 del dpr 602/73.

La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte; l’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati indispensabili per consentire al debitore di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (e per consentirgli di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall'opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco il debitore, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l'entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo gia’ riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973).

Gli estratti di ruolo sono di conseguenza validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l’amministrazione.

Dunque, l’estratto del ruolo e’ la riproduzione fedele di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo debitore con la cartella notificatagli (nel senso che l’estratto di ruolo non è altro che una riproduzione parziale del ruolo).

Quelle appena indicate sono le precisazioni fornite dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 11794/16.

20 Giugno 2016 · Paolo Rastelli