Cartella esattoriale – spese di notifica, aggio di riscossione, interessi di mora
Per alcuni enti creditori la legge ha introdotto nuovi atti che sostituiscono la cartella esattoriale:
- l’avviso di addebito dell'Inps, che dal 1° gennaio 2011 ha preso il posto della cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale;
- l’accertamento esecutivo, che dal 1° ottobre 2011 ha sostituito in parte la cartella per i crediti erariali. L’accertamento esecutivo è stato successivamente esteso dal legislatore anche ai crediti dell'Agenzia delle dogane.
La cartella esattoriale è il documento che Equitalia invia ai debitori su incarico dell'ente creditore (Agenzia delle entrate, INPS, Comuni convenzionati ecc.) in cui sono riportate tutte le informazioni utili.
Tra queste:
- l’ente che richiede il pagamento;
- il nominativo del debitore;
- la somma da versare;
- le procedure che Equitalia attiverà in caso di mancato pagamento nel termine dei 60 giorni.
Nella cartella esattoriale si trovano, inoltre, il dettaglio degli interessi, delle sanzioni e di tutte le altre spese, le indicazioni di come e dove pagare, presentare ricorso o richiedere una rateazione.
Equitalia restituisce integralmente agli enti creditori gli importi riscossi, compresi interessi e sanzioni previsti dalla legge.
Equitalia trattiene invece il rimborso delle spese di notifica, pari a 5,88 euro, e l’aggio, ovvero la percentuale sulle somme effettivamente riscosse, fissato dalla legge all'8% (per i ruoli emessi a patire da gennaio 2013) a titolo di remunerazione onnicomprensiva per il servizio svolto.
Per i pagamenti effettuati entro i 60 giorni dalla notifica della cartella, l’aggio è ripartito tra il contribuente (4,15%) e l’ente creditore (3,85%).
Equitalia notifica la cartella attraverso un messo, un ufficiale di riscossione o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Quando non è possibile notificare per assenza o irreperibilità del destinatario (articolo 140 codice di procedura civile), è prevista la notifica per affissione all'albo comunale.
Dalla data di notifica, il cittadino ha 60 giorni di tempo per pagare o contestare la cartella. Scaduto il termine, il debitore dovrà pagare ulteriori importi:
- gli interessi di mora, che maturano a partire dalla data di notifica su ogni giorno di ritardo e che Equitalia riversa interamente agli enti creditori;
- per i debiti previdenziali, le sanzioni civili o cosiddette “somme aggiuntive”, che Equitalia riversa interamente agli enti creditori;
- l’aggio di riscossione interamente a carico del debitore e pari all'8% del totale (per i ruoli emessi dal 1° gennaio 2013);
- le eventuali spese per le procedure cautelari ed esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti).
Commenti e domande
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