Cartella esattoriale priva di sottoscrizione – la nullità deve essere chiesta dal ricorrente e non può essere rilevata d’ufficio

Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione del'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l’indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado.

Ne consegue che, laddove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, d'officio, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei alla controversia, così come definita dalle scelte del ricorrente.

Questa, in sintesi, la decisione della Corte di Cassazione assunta nella sentenza numero 13311/13

La vicenda origina da una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato una cartella esattoriale, rilevando la mancata sottoscrizione della stessa, laddove il vizio non era stato eccepito nel ricorso introduttivo di primo grado. L'Agenzia delle entrate, pertanto, si era rivolta alla Suprema Corte lamentando la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 codice di procedura civile, in quanto la Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato la nullità della cartella di pagamento per mancanza di sottoscrizione, elemento estraneo al novero delle motivazioni di impugnazione dell'atto.

19 Giugno 2013 · Simone di Saintjust