Nulla la cartella esattoriale per prestazioni socio sanitarie erogate al disabile determinate sulla base del reddito dell’intero nucleo familiare, e non del solo assistito

La questione nasce dalla notifica effettuata da Equitalia Esatri di una cartella esattoriale intestata al padre quale contributo al pagamento delle rette concernenti il servizio di refezione praticato nei confronti del figlio disabile, del quale l'opponente è anche amministratore di sostegno.

Va osservato che, in relazione alla determinazione della contribuzione a carico dei portatori di handicap, per le prestazioni assistenziali di natura socio sanitaria rese da centri assistenziali e sovvenzionate dal fondo sanitario regionale, deve considerarsi immediatamente applicabile la norma che introduce deroghe alla valutazione della situazione economica dell'intero nucleo familiare relativamente all'assistenza dovuta ai portatori di handicap.

Pertanto, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave nonché a soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti, al fine di determinare la contribuzione a carico dell'assistito, deve essere valutata esclusivamente la sua situazione economica e non quella del nucleo familiare.

In tal senso si è espresso l'indirizzo, assolutamente univoco, della giurisprudenza amministrativa, pronunciatasi, in diverse occasioni, proprio con riferimento alle prestazioni in questione rese da centri di assistenza situati nella regione Lombardia.

A fronte di tale statuizione di principio, sancita da una disposizione normativa di rango primario, è evidente che una disposizione contraria al principio generale non potrebbe essere introdotta, a livello locale, da determinazioni di diverso contenuto dei Comuni interessati. Ed invero, il principio di rilevanza della situazione economica del solo assistito, desumibile dalla norma in esame, pur potendo essere derogato dalla legislazione regionale, non può, per contro, essere derogato da un regolamento o da una delibera comunale.

In pratica, una delibera comunale non può stabilire che la misura della contribuzione per frequenza in strutture di accoglienza disabili deve essere determinata sulla scorta dell'ISEE dell'intero nucleo familiare.

Ne discende che la cartella esattoriale, avendo posto a carico del padre una quota del contributo al pagamento delle rette per il servizio di refezione praticato al figlio disabile, determinate sulla base del reddito dell'intero nucleo familiare, e non del solo assistito, è da considerarsi nulla.

Questi i principi sanciti dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 15679/15.

29 Luglio 2015 · Giorgio Martini


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