Cartella esattoriale nulla senza indicazione dei responsabili del procedimento di emissione e notifica

Nella cartella esattoriale deve essere indicato il nome e cognome di chi si occupa della formazione del titolo esecutivo

Nella cartella esattoriale deve essere indicato specificatamente il nome e cognome del soggetto che si occupa della formazione del titolo esecutivo (ossia il cd “responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo”) oltre che quello della persona che materialmente ha emesso e notificato l’atto al debitore (il cd “responsabile del procedimento di emissione e notifica della cartella”).

Nel caso in cui, dunque, manchi anche di uno solo dei predetti nominativi la cartella esattoriale è da ritenersi gravemente viziata e quindi siamo di fronte ad una cartella esattoriale nulla.

Ciò è quanto emerge da una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano (sentenza della CTR di Milano numero 125/08/11), la quale, sconfessando la pronuncia dei giudici di primo grado, evidenzia la palese illegittimità della cartella esattoriale priva anche solamente di uno dei predetti soggetti responsabili.

Al fine di comprendere al meglio l’importanza di questi requisiti, è necessario ricapitolare brevemente l’evoluzione della cartella esattoriale in questi ultimi anni.

A seguito della oramai famosa pronuncia della Corte Costituzionale numero 377, del 9 novembre 2007, i giudici hanno stabilito che anche il Concessionario della riscossione deve assicurare la massima trasparenza durante lo svolgimento della propria attività, in aderenza ai principi del procedimento amministrativo.                                             

Principi che la Corte era stata chiamata a valutare in riferimento ad una cartella esattoriale cosiddetta “muta”, poiché priva dell'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo, ossia di quel soggetto che materialmente ha accertato la presenza di un debito tributario in capo al contribuente.

L’illegittimità di un atto privo dell'indicazione del responsabile, e nello specifico di una cartella esattoriale, deriva sostanzialmente dal fatto che al cittadino/contribuente/debitore  viene preclusa la possibilità di interfacciarsi con la persona che materialmente ha agito nei suoi confronti e quindi di ottenere da quest’ultima i chiarimenti necessari.

A seguito di tale pronuncia era corso ai ripari il legislatore, il quale, con una disposizione ad hoc - ossia con il “decreto milleproroghe” e in particolare con l’articolo 36, comma 4, del DL numero 248/2007  - aveva sostanzialmente legittimato l’operato del Concessionario.

Con tale artifizio legislativo, infatti, si è stabilito che una cartella esattoriale priva dell'indicazione del responsabile del procedimento era pienamente legittima fino al 31 maggio 2008, diventando invece gravemente viziata il giorno successivo.

In pratica, il predetto articolo 36, comma 4, prevede espressamente che “La cartella esattoriale di cui all'articolo 25 del DPR numero 602/73 e successive modificazioni,contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (1) e di quello di emissione e di notifica della stessa cartella (2). Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008”.

Ora, indipendentemente dai dubbi di costituzionalità della norma - la quale in pratica sanziona con la nullità solo la cartella esattoriale  priva dei predetti responsabili a decorrere dal 1° giugno 2008, lasciando intatte quelle precedenti -  il caso in questione riguarda una cartella esattoriale sicuramente rientrante nella recente normativa, in quanto l’iscrizione al ruolo risale al 2009.

Nonostante ciò, i giudici di primo grado non comprendevano il senso della norma, ritenendo che fosse sufficiente l’indicazione del solo responsabile di emissione e notifica della cartella (mentre mancava invece il responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo della cartella) e rigettando quindi il ricorso.

I  giudici di appello (ossia la Commissione Tributaria Regionale di Milano), invece, comprendevano a pieno la gravità del vizio della cartella esattoriale dichiarando che “l’appello merita accoglimento. Risulta infatti che nella cartella esattoriale in copia in atti, pur essendo indicato il nome del responsabile del procedimento di riscossione … non è indicato quello del responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo. Tale indicazione in forza della norma dell'articolo 36 citato è necessaria a pena di nullità per i ruoli consegnati successivamente al 1.6.2008, come è avvenuto per quello in questione”.

Alla luce di quanto illustrato, dunque, si può comprendere come la cartella esattoriale non può più essere (come in passato) un insieme di sigle e cifre assolutamente incomprensibili ma deve essere necessariamente chiara al contribuente, il quale ha anche il sacrosanto diritto di conoscere i soggetti che hanno attivato il procedimento di riscossione nei suoi confronti.

La mancanza di tali requisiti, pertanto, inficia insanabilmente anche gli atti della riscossione.

Avv. Ivan Paladini ed Avv. Matteo Sances - Studio Legale Tributario Sances

L'indicazione "pro forma" del responsabile del procedimento comporta la nullità dell'atto

La specifica norma introdotta dal decreto legge numero 249 del 2007, articolo 36, comma 4-ter, che prevede espressamente l'indicazione del responsabile del procedimento, a pena di nullità dell'atto, non possa essere elusa dalla indicazione generica del direttore dell'Ufficio o di un suo delegato, impersonalmente indicato. Essendo chiaramente lo spirito della norma quello di poter mettere il contribuente in condizione di conoscere la persona fisica che effettivamente ha seguito il procedimento, a cui potersi effettivamente rivolgersi per quanto possa riguardare l'atto e il procedimento a suo carico (CTP Genova sent. numero 42 del 17 maggio 2012).

10 Novembre 2011 · Anonimo