Cartella esattoriale – nulla se manca la relata di notifica (e il destinatario non la impugna)

La procedura di "notifica" è il procedimento con cui un determinato atto viene portato a conoscenza del destinatario. Tale procedimento segue regole ben determinate.

Al fine di verificare il rispetto di tali regole, bisogna guardare la relazione di notifica (o "relata di notifica"), riportata sull'atto notificato. La relata di notifica, quindi, non è altro che la descrizione del procedimento di notifica.

Essa deve fornire indicazione riguardo la persona alla quale è consegnata la copia, la sua qualità, la data e il luogo della consegna.

Le indicazioni contenute nella relata di notifica hanno valore di atto pubblico e fanno piena prova fino a querela di falso.

La relata di notifica è apposta (dal soggetto notificatore) in calce all'originale e alla copia dell'atto. Anche per le cartelle esattoriali è prevista la necessaria apposizione della relata di notifica.

In mancanza di relata, la cartella esattoriale è nulla.

La cartella esattoriale è altresì nulla quando la relata di notifica, seppure presente, sia priva di alcuni elementi essenziali, quali ad esempio la data di notifica.

Si evidenzia che la relata deve essere presente, completa di tutti i necessari elementi, sia nell'originale (che verrà restituito al mittente) sia nella copia (che viene consegnata al contribuente).

Se pertanto nella copia consegnata al contribuente non è indicata, ad esempio, la data di notifica, la cartella esattoriale è insanabilmente nulla in quanto non è possibile individuare il momento iniziale di decorrenza dei termini perentori per l'impugnazione. Al riguardo la Cassazione ritiene addirittura che tali termini neppure decorrano.

In tal senso si segnalano le seguenti sentenze:

 

1 Settembre 2012 · Antonella Pedone