Cartella esattoriale originata da multa » Illegittima se non riparte dall’opposizione

La cartella esattoriale originata da multe è nulla se basata sulla contravvenzione e non sulla sentenza del giudice.

Se vi è stata opposizione ad una contravvenzione per violazione del codice della strada, la cartella esattoriale che rimanga fondata sul verbale è illegittima. E ciò anche se il ricorso si è concluso col rigetto da parte del giudice di pace.

In simili casi il titolo esecutivo diventa la sentenza per cui è ad essa che deve riferirsi la cartella del Fisco.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 20983/2014.

Da quanto si evince dalla pronuncia in esame, quando un automobilista, ricevuta una multa e proposto ricorso al giudice di pace, perde la causa, essendo obbligato pagare la contravvenzione, Equitalia deve, nella cartella esattoriale, indicare, quale debito principale, la sentenza di rigetto dell’opposizione e non il verbale che, a monte, aveva accertato l’infrazione.

Al contrario, la cartella esattoriale è nulla e può essere impugnata perché nulla è dovuto dal suo destinatario.

A parere degli Ermellini, infatti, la sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.

Pertanto, a seguito del rigetto dell'opposizione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza di rigetto e non dal verbale di accertamento.

Dunque, la pubblica amministrazione non può agire in via esecutiva, contro l’automobilista, vantando un titolo diverso da quello reale: pena l’impossibilità, per il debitore, di poter opporre una valida difesa.

In parole povere, quindi, l’atto dell’agente della riscossione si deve basare sull'effettivo titolo in mano all'ente pubblico e non, invece, quello che era all'origine di tutta la vicenda giudiziaria.

7 Ottobre 2014 · Andrea Ricciardi