Cartella esattoriale per multa notificata in ritardo e non contestata

Ricevuta una cartella esattoriale per una multa

Ho ricevuto una cartella esattoriale per una multa rilevata il 31.08.2008, la quale mi è stata notificata il 09.05.2009.

Quindi oltre i termini. Solo che io non ne ho mai avuto notizia poichè è stata a quanto pare ritirata dalla portineria dove abitavo. avrei fatto ricorso ma non l'ho potuto fare, ho visto la cartella di notifica firmata dalla custode quindi do per assodato che sia successo, ma a me non è mai stata consegnata.

Ora in data 22.05.2012 ho ricevuto una cartella da equitalia per il pagamento dell'infrazione in oggetto.

Posso fare qualcosa o non c'è nessun presupposto per nessun ricorso?

Cartella esattoriale a mezzo posta: delucidazioni

Nel caso di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale, è consentita la consegna del plico al portiere solo se è stata constatata l'assenza del destinatario, dei familiari conviventi e degli addetti alla casa o al servizio.

Nell'ipotesi di notifica a mezzo posta, la Legge numero 890/82 stabilisce una successione preferenziale tra le persone alle quali, in assenza del destinatario, può essere consegnato il plico.

In particolare l'articolo 7 della Legge numero 890/82 prevede che, in assenza del destinatario, il plico può essere consegnato ai seguenti soggetti nell'ordine:

  1. i familiari conviventi, gli addetti alla casa o al servizio.
  2. il portiere dello stabile, solo nel caso di constatata assenza delle suddette persone (articolo 7: "<……>In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario").

L'ordine sopra indicato è tassativo e non può essere modificato.

Tanto è vero che negli stessi avvisi di ricevimento è indicata la dicitura "portiere - solo in caso di constatata assenza del destinatario, del familiare convivente e dell'addetto alla casa, all'ufficio o azienda", mentre analoga dicitura non è riportata per il caso del familiare convivente o dell'addetto alla casa o al servizio.

Da quanto affermato deriva la nullità della notifica se:

Tale nullità si radica nell'articolo 160 del Codice di procedura civile, prima ipotesi ("La notifica è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia <….>").

Da ricordare inoltre che nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata A/R. In caso di notifica a mezzo posta, l'obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi, tramite un'ulteriore raccomandata a/r, sussiste per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008 (legge 31/2008 di conversione del decreto "milleproroghe"). Pertanto, per le notifiche effettuate a partire dal primo marzo 2008, l'omesso invio della raccomandata A/R informativacostituisce un vizio tale da comportare la nullita' della notifica. Tale obbligo, comunque, sussiste e vige in TUTTI i casi in cui l'atto non venga consegnato personalmente al destinatario.

L’opposizione alla cartella esattoriale va presentata al Giudice di Pace, qualora essa tragga origine da sanzioni amministrative.

La procedura da seguire è quella prevista dall'articolo 615 codice di procedura civile nel caso in cui si contesti l’inesistenza del titolo per mancata notifica di un verbale di violazione al codice della strada.

5 Ottobre 2012 · Genny Manfredi