Cartella esattoriale di Equitalia: marito e moglie non si parlano? » Basta che l’atto sia consegnato al coniuge del legittimo destinatario per rendere valida la notifica

E' valida la notifica della cartella esattoriale di equitalia consegnata al coniuge dell'effettivo destinatario, anche se questi, per dimenticanza o di proposito, non avverte il legittimo ricevente.

La cartella esattoriale è valida anche quando il coniuge non la consegna al contribuente. È sufficiente che la notifica sia avvenuta nell'indirizzo di residenza.

Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 22928/14.

Secondo quanto disposto dalla suddetta pronuncia, nell'ambito di un matrimonio, in cui i coniugi siano in conflitto o non si parlino più, la consegna della cartella esattoriale al convivente è ugualmente valida perché è sufficiente la notifica all'indirizzo di residenza.

A parere degli Ermellini, infatti, qualora una cartella esattoriale sia destinata ad uno fra i due coniugi, ma a ritirarla non sia il legittimo ricevente che, volontariamente o distrattamente, non la consegni all'effettivo destinatario, la notifica si considera ugualmente perfezionata.

Ciò, perché è sufficiente che l’atto sia stato consegnato all'indirizzo di residenza esatto.

Dunque, ai giudici di piazza Cavour, non interessa in quale stato siano i rapporti familiari.

Anche se sussiste una forte conflittualità coniugale, basta che la cartella esattoriale sia notificata ad uno dei due consorti per rendere l'atto valido.

31 Ottobre 2014 · Gennaro Andele