Riscossione coattiva esattoriale – Cartella di pagamento ed ingiunzione fiscale sono equipollenti


Cartella di pagamento ed ingiunzione fiscale sono equipollenti

A parere dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 149/2017) e come confermato dall'articolo 36, comma 2 della legge 31/2008, il sistema della riscossione coattiva delle entrate – tributarie e non – degli Enti locali è stato oggetto, negli ultimi anni, di vari interventi normativi.

In base all’attuale assetto, in sostanza, i Comuni possono avvalersi, alternativamente, delle seguenti modalità: affidamento all'Agenzia delle Entrate Riscossione; riscossione in forma diretta o con affidamento ai concessionari locali.

Nel primo caso, la riscossione coattiva è effettuata, secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973; nel secondo caso, la riscossione è effettuata, invece, tramite l’ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto 639/1910.

Per i debiti tributari, in particolare, quindi ICI, IMU e altre imposte e tasse, la competenza è del giudice tributario e il riferimento è il Decreto legislativo 546/92 anche riguardo ai termini di opposizione (60 giorni). Per le ingiunzioni che riguardano altri tipi di debito, come per esempio le multe, il giudice competente rimane quello ordinario. I termini e il giudice competente per l'opposizione sono in ogni caso specificati nell'ingiunzione stessa.

L'ingiunzione può essere notificata anche via posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

18 Novembre 2025

Questo post totalizza 89 voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

 Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile  Sottrai  un voto al post se il post ti è sembrato inutile

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it