Cartella esattoriale e criteri addebito interessi – basta il riferimento alle norme applicate

Dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria (sentenza numero 406/7/14) alcune importanti precisazioni circa il vizio di nullità della cartella esattoriale derivante dalla presunta mancata, esaustiva indicazione della base del calcolo degli interessi moratori addebitati.

Equitalia deve indicare i criteri utilizzati per l'addebito degli interessi moratori e per il proprio aggio di riscossione: ma è sufficiente, allo scopo, fare riferimento alle norme applicate.

In tema, la CTP di Reggio Calabria ha ritenuto di dover precisare gli esatti termini ed effetti dell'arresto giurisprudenziale (Cassazione Civile numero 4516 del 21 marzo 2012) richiamato spesso in sede di opposizione a cartella esattoriale.

Si sostiene da più parti che la Suprema Corte abbia, nella decisione appena richiamata, posto il principio della nullità delle cartelle esattoriali allorquando il calcolo degli interessi imposti al contribuente sia per lui criptico, oltre modo difficoltoso, mancando la specificazione di come si sia arrivati all'importo indicato come interessi dovuti.

Ebbene, secondo i giudici tributari calabresi, l'attento esame del decisum della Corte di Cassazione evidenzia (punto 5 della motivazione) come essa non abbia preso alcuna posizione sull'argomento inerente il calcolo degli interessi moratori, limitandosi, invece, a sancire la non necessità della indicazione del responsabile del procedimento ai fini della validità delle cartelle esattoriali emesse prima del giugno 2008.

20 Aprile 2014 · Paolo Rastelli