Cartella esattoriale con contestazione di bolli non pagati

Cartella esattoriale con contestazione di bolli non pagati

Mi è arrivata una cartella esattoriale datata 20/06/2012 con le seguenti contestazioni di bolli non pagati:

1- bollo 1997 notificato il 10/02/2003
2- bollo 2002 notificato il 04/11/2008 ( comunque pagato anche se in ritrado )
3- bollo 2003 notificato il 26/06/2009
4 bollo 2005 notificato il 20/08/2010
5- bollo 2006 notificato il 11/07/2011

come si vede sembrano notificati ben oltre i tre anni previsti per la prescrizione .

mi chiedo che validità hanno le date di notifica, non mi risultano atti interrutivi, eventalmente dove posso richiederli, se non ci sono i bolli sono prescritti ? se lo sono cosa devo fare per farli annullare ? quello del 2002 nel sito dell'agenzia delle entrate risulta pagato, perchè equitali si arroga il diritto di richiederlo, sembra che l'incrocio dei dati serva solo per farpagare i cittadini ma non serva per dimostrare l'innocenza.

Notifica cartella esattoriale

L’accertamento del mancato pagamento bollo auto è possibile entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento - considerando l’anno di competenza, la prescrizione è di quattro anni

In tema di bollo auto, “l’azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (articolo 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'articolo 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).

Successivamente lo stesso articolo recita: “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione.

La scadenza del termine prescrizionale viene confermata da una serie di altri pronunciamenti giurisprudenziali che si sono avuti riguardo la stessa materia. In particolare, anche se l’elenco è da considerarsi non esaustivo:

Come si ricorderà, la "tassa di circolazione", una volta divenuta "tassa di possesso", è diventata regionale dal 1993, per le sole Regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale, è rimasta un tributo di tipo erariale.

Vanno in tale ottica attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono che possono allungare il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto di richiesta della tassa di possesso.

A tal proposito si rileva il principio secondo il quale il raggiungimento della prescrizione dopo tre anni vieta alle Regioni di prorogare il termine con proprie leggi, cosi come confermato anche dalla I Sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza numero 3658/1997).

In tale ottica assume particolare rilevanza la Sentenza numero 311 del 2 ottobre 2003 (dep. il 15 ottobre 2003) della Corte Costituzionale la quale ha sancito che le Regioni non possono autonomamente e deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione relativi alla riscossione del bollo. Il dispositivo emanato infatti, bocciando le leggi di proroga, dichiara che è costituzionalmente illegittimo l'articolo 24, comma 2, della Legge Regione Campania 26 luglio 2002, numero 15, che ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2003 del termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche spettanti alla Regione relativamente all'anno 1999.

La Corte infatti ha stabilito che "il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo" che non può definirsi come tributo proprio della regione dal momento che la tassa è stata "attribuita" alle regioni, ma non "istituita" dalle stesse.

Atti interruttivi della prescrizione del bollo auto

Nel calcolare esattamente se il termine prescrizionale sia stato rispettato, per esempio in caso di notifica di avviso di accertamento o cartella esattoriale, devono essere considerate tutte le eventuali precedenti notifiche interruttive (notifiche di solleciti, avvisi, etc.) e altresì le eventuali proroghe che potrebbero essere state decise a livello nazionale (normalmente da leggi finanziarie o decreti fiscali).

L'ultima legge che ha previsto proroghe e' il decreto fiscale collegato alla finanziaria 2004 (articolo 37 legge 326/03) che ha disposto che tutte le prescrizioni (in materia di bollo) con scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05 fossero prorogate a tale ultima data.

Occorre considerare che in tema di bollo auto,oltre all'avviso di accertamento, anche la cartella di pagamento deve essere notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Proprio in riferimento a quest’ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo (avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale) seppur comporti l’interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'articolo 2953 cc. ( si veda in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione numero 12263 del 25/05/2007).

Secondo la Suprema Corte, pertanto, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo (in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale).

Modalità di inoltro istanza di annullamento in autotutela

Se il contribuente ritiene quindi l’avviso bonario, l’avviso di accertamento o la cartella esattoriale infondata, poiché il diritto di richiesta da parte della Regione di competenza non è stato esercitato nei termini, può presentare direttamente alla propria Regione, tramite raccomandata a/r, istanza di annullamento dell'atto stesso.

In caso di ricezione di un avviso di accertamento, ove l’Amministrazione regionale contesta l’omesso, l'insufficiente o il ritardato pagamento della tassa automobilistica, o di un avviso bonario, ossia di un invito al pagamento che se accolto evita un futuro invio di un avviso di accertamento, si può presentare istanza di autotutela entro 30 giorni dalla notifica.

In caso invece di ricezione di cartella esattoriale la presentazione dell'istanza in via di “autotutela” non interrompe il termine (60 giorni dalla data di notifica) entro il quale ricorrere alla Commissione Tributaria.

In caso di mancato pagamento, entro 60 gg. dalla notifica della cartella esattoriale, il concessionario avvierà la riscossione coattiva.

di Fabrizio Tortelotti

28 Settembre 2012 · Simone di Saintjust