Carte revolving – dall’estinzione del rapporto non sono dovuti interessi e spese

Com'è noto, il credito revolving rappresenta una forma di finanziamento attraverso la messa a disposizione di una somma di denaro che il consumatore può utilizzare a sua discrezione con obbligo di restituzione della stessa, secondo un piano di rimborso prestabilito, pagando una determinata rata "minima" generalmente mensile. Tale importo è solitamente utilizzato tramite una carta di credito che rappresenta pertanto uno strumento di finanziamento.

Per i rapporti di apertura di credito a tempo indeterminato è riconosciuto a ciascuna delle parti il diritto di recesso mediante preavviso (articolo 1845, co.

3, del codice civile). Tale diritto risulta rafforzato dall'articolo 10, comma 2, del d.l. numero 223/2006 che attribuisce ai clienti degli intermediari bancari e finanziari la facoltà di recedere dai contratti di durata senza penalità e spese di chiusura nonché, in materia di credito al consumo, dal decreto legislativo numero 141/2010, che riconosce al consumatore il diritto medesimo senza penalità e senza possibilità di patto contrario.

Le disposizioni citate non condizionano l’estinzione del contratto al previo pagamento di un eventuale saldo debitore a carico del recedente.

A fronte della manifesta volontà del cliente di interrompere il rapporto negoziale, espressa in modo inequivocabile anche con la restituzione della carta e il pagamento di quanto dovuto sulla base del conteggio comunicato dall'intermediario, questi deve indicare in maniera chiara, precisa e tempestiva le modalità più idonee per procedere all'immediata estinzione del contratto, senza frapporre artificiosi ostacoli basati sull'esistenza di un saldo debitore ed evitando di gravare il cliente con ulteriori incombenze.

Pertanto, non sono dovute ulteriori somme a titolo di interessi e spese a partire dalla data di presentazione della domanda di recesso; ed è ingiustificata l'eventuale richiesta di pagamento dell'ulteriore rata con scadenza successiva all'estinzione del debito, posto che è insita nell'istanza di recesso, e di estinzione in un'unica soluzione del debito residuo, la volontà di rinunciare alla dilazione del pagamento.

Sono altresì non dovute le spese addebitate in relazione al contratto di assicurazione a garanzia del finanziamento, anche se non esplicitamente disdettato dal cliente. Nell'ipotesi in cui al contratto di credito sia connesso un patto avente ad oggetto la fornitura di un servizio accessorio collegato (qual è il contratto di assicurazione) il recesso dal contratto di credito libera automaticamente il consumatore anche dai vincoli per lui derivanti dal patto relativo al servizio accessorio. Ciò discende dai principi comunemente accolti in tema di collegamento negoziale e risulta altresì confermato dall'articolo 125-ter, comma 4, del Testo Unico bancario (introdotto in attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2008/48/CE).

Va infine aggiunto che, laddove la condotta della banca o della finanziaria che ha emesso la carta revolving risulti contraria ai doveri di buona fede, correttezza e collaborazione, non fornendo pronto riscontro alle numerose richieste di chiarimenti da parte del cliente in ordine all'origine e alla causale degli ulteriori importi addebitati, determinando il medesimo a reiterare l'istanza e/o ad avviare azioni giudiziali con l'assistenza di un legale, sostenendone i costi (per onorari, raccomandate, ecc.), ciò può integrare un pregiudizio di carattere patrimoniale, con conseguente risarcimento danni.

Infatti, secondo autorevole giurisprudenza, le attività che il cliente è costretto a svolgere per rimediare all'inadempimento dell'intermediario sono suscettibili di valutazione economica, non solo quando siano state affidate dal danneggiato a terzi che le svolgano professionalmente, originando esborsi pecuniari, ma anche nel caso in cui egli, anziché procurarsi una prestazione sostitutiva di terzi, svolga direttamente e personalmente le attività in questione. Si può trattare dello svolgimento di attività che il debitore, in violazione del contratto, ha mancato di prestare, oppure di attività diverse, imposte dalla necessità di eliminare o di limitare i danni.

Così ha deciso l'Arbitro Bancario Finanziario nella seduta del 10 maggio 2011 in merito al ricorso numero 947.

30 Marzo 2014 · Giovanni Napoletano