Canoni di locazione » Il versamento dell’affitto è dovuto fino alla riconsegna delle chiavi dell’appartamento

Il conduttore deve continuare a pagare l’affitto finché non riconsegna le chiavi dell'immobile: non importa se ha smesso smesso di viverci da diverso tempo perché, ad esempio, è crollato il soffitto.

Non è consentito, infatti, al conduttore astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che l’evento sia ricollegabile a fatto del locatore.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Cassazione con sentenza 4563/14.

Affitto dovuto fino alla riconsegna delle chiavi dell'immobile

Il conduttore dell'immobile deve pagare il canone d'affitto al locatore fino al giorno in cui non gli ha riconsegnato le chiavi. E ciò anche se egli ha già abbandonato l’appartamento da tempo a causa del collasso dell'edificio e gliene ha dato previa comunicazione per telefono, verbalmente o per lettera.

Sebbene sia evidente che, di fronte a un immobile divenuto ormai inutilizzabile per l’inquilino, è impossibile pensare che lo stesso vi continui ad abitare, in realtà la Suprema Corte ritiene da tempo che il conduttore non può esimersi dal pagare, o decidere di autoridursi, il canone d'affitto qualora si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche se l’evento pregiudizievole sia riconducibile al fatto del locatore.

Gli Ermellini ritengono, difatti, che il canone di locazione va corrisposto fintanto non si riconsegnano le chiavi dell'immobile e si comunichi il trasferimento in altra residenza.

5 Marzo 2014 · Andrea Ricciardi