Cancellazione protesto cambiali – Istanza per pagamento oltre i 12 mesi dal protesto
Esamineremo ora la procedura relativa alla "cancellazione per avvenuto pagamento, presentata oltre i 12 mesi dalla levata del protesto", altresì indicata come cancellazione per riabilitazione" La legge 18.08.2000, numero 235, che all'articolo 2 trasferisce alle Camere di Commercio la competenza circa la cancellazione dei protesti relativi agli effetti cambiari pagati entro 12 mesi dalla levata del protesto, nulla dice in merito agli effetti cambiari pagati successivamente al predetto termine. Di conseguenza, il procedimento di cancellazione per avvenuto pagamento oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto è rimasto di competenza del Tribunale. Modulo (facsimile) di istanza di riabilitazione ...
Annotazione protesto cambiali per pagamento oltre i 12 mesi dal protesto
Ai sensi dell'articolo 4 legge 12.02.1955, numero 77 e successive modificazioni, “il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine (12 mesi dalla levata del protesto) può chiederne l'annotazione sul registro informatico…” È necessario in tal caso presentare domanda di annotazione dell'effettuato pagamento, corredata dal titolo quietanzato (cambiale o tratta accettata) e dall'atto di protesto o dalla dichiarazione di rifiuto del pagamento. Per effettuare la cancellazione vera e propria, occorre attendere il decreto di riabilitazione del Tribunale, seguendo la procedura vista nella sezione precedente e relativa alla "cancellazione per avvenuto pagamento, presentata oltre i 12 mesi dalla levata del ...
Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto in assenza di originali
Esaminiamo il caso di cancellazione per avvenuto pagamento, entro 12 mesi dalla levata del protesto, in assenza degli effetti originali. Qualora il debitore non fosse in possesso del titolo, della cambiale o tratta accettata, perché, per esempio, ancora in fase di lavorazione nel circuito bancario, egli può presentare la domanda di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio, corredata del "certificato di deposito” (sostitutivo del titolo originale e della quietanza di pagamento), rilasciato dall'istituto di credito presso il quale è stato effettuato un deposito, della somma dovuta, vincolato al portatore e a favore dell'effetto, a garanzia del pagamento della somma ...
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