Cambiale e protesto per pagare un corso di formazione

Protesto per cambiale sottoscritta per un corso di formazione

Nel 2008 sono stato protestato per una cambiale fatta per pagare un corso di formazione.

Ora vorrei pagare il debito con gli interessi, ma la società che gestiva il corso di formazione è in liquidazione dal 2010.

Cosa posso fare per risolvere il problema?

Cambiale e legge protesti - La cancellazione per pagamento oltre i 12 mesi dalla levata del protesto è competenza del Tribunale

La legge 18.

08.2000, numero 235, che all'articolo 2 trasferisce alle Camere di Commercio la competenza circa la cancellazione dei protesti relativi agli effetti cambiari pagati entro 12 mesi dalla levata del protesto, nulla dice in merito agli effetti cambiari pagati successivamente al predetto termine.

Di conseguenza, il procedimento di cancellazione per avvenuto pagamento oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto è rimasto di competenza del Tribunale.

La domanda di cancellazione per protesti, relativi ad effetti cambiari pagati successivamente ai 12 mesi dalla levata del protesto, è ricevibile dall'Ufficio Protesti solo dopo che il decreto di riabilitazione è trasmesso dal Tribunale o dall'interessato all'Ufficio Protesti, che lo pubblica nel Registro Informatico per un periodo di 10 giorni (articolo 17 legge 7.03.1996, numero 108).

Qualora il debitore non fosse in possesso del titolo, della cambiale o tratta accettata, egli può presentare istanza di riabilitazione al Presidente del Tribunale, corredata del “certificato di deposito” (sostitutivo del titolo originale e della quietanza di pagamento), rilasciato dall'istituto di credito presso il quale è stato effettuato un deposito, della somma dovuta, vincolato al portatore (società in liquidazione) e a favore dell'effetto, a garanzia del pagamento della somma indicata nel titolo protestato (articolo 9, DPR 03.06.1975, numero 290). A tal fine sarebbe cosa utilissima contattare il liquidatore.

Tuttavia, attesi i costi da affrontare ed i tempi che sarebbero comunque necessari per portare a termine la procedura, è evidente che conviene ormai attendere che decorrano i cinque anni prescritti dalla data di levata del protesto ed ottenere così la cancellazione automatica.

Anche se, è comunque opportuno precisarlo, la riabilitazione dal protesto è cosa ben diversa dalla cancellazione del nominativo per scadenza del quinquennale.

7 Novembre 2012 · Lilla De Angelis