Agevolazioni fiscali prima casa – Nessuna decadenza dal beneficio se il ritardo nel trasferimento della residenza è imputabile all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile acquistato

In materia di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, il trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile costituisce un vero e proprio obbligo per il contribuente a fronte dell'ottenimento del beneficio fiscale. Quindi, anche nella materia in esame deve attribuirsi generale rilevanza alle cause esimenti della responsabilità per inadempimento, quali possono essere la forza maggiore oppure l'evento fortuito.

Ammessa la rilevanza di un evento di forza maggiore obiettivamente impeditivo del programma di trasferimento della residenza nel termine prefissato, tale evento può essere ragionevolmente individuato anche nell'impossibilità di utilizzare proprio l'immobile acquistato, con lo scopo di andarvi ad abitare, nel comune dove il contribuente intendeva trasferirsi.

Pertanto la sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile e inevitabile che impedisca il trasferimento del contribuente nell'immobile acquistato nel comune dove egli intendeva trasferirsi esclude la decadenza dall'agevolazione, senza che ai riguardo possano esigersi comportamenti ulteriori, come il reperimento di altro immobile nel medesimo comune per ivi trasferirsi fino a quando diventi possibile utilizzare l'immobile acquistato col beneficio fiscale.

L’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile acquistato come prima casa integra, in effetti, una causa di forza maggiore legittimante il permanere dei benefici fiscali.

Con queste considerazioni, i giudici della Corte di cassazione hanno argomentato la sentenza 8351/16.

2 Maggio 2016 · Andrea Ricciardi