Bonus Irpef anche ai lavoratori in CIG in mobilità e disoccupati

Le somme percepite dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.

Com'è noto, i percettori di dette somme hanno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente previste dalla legge. A tal riguardo il Ministero delle finanze ha specificato che le detrazioni competono nell'anno in cui i redditi per i quali sono concesse sono assoggettati a tassazione, ciò anche con riferimento ai redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente, quali, ad esempio, le indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti, per le quali le detrazioni spettano in relazione ai giorni che danno diritto all'indennità (ad esempio, per l'indennità di disoccupazione, con riferimento ai giorni di disoccupazione che hanno dato diritto alla corresponsione dell'indennità) e alle borse di studio.

Tanto premesso, considerato che le indennità in esame (cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e di disoccupazione) costituiscono reddito di lavoro dipendente e danno diritto alle relative detrazioni, si ritiene che il bonus irpef vada calcolato per le erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità.

L'ente erogatore, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto a riconoscere il bonus irpef "in via automatica", determinando la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a sua disposizione. L'ente che corrisponde i redditi che danno diritto al credito, quindi, nel calcolarne la spettanza e l'importo da erogare, dovrà avvalersi dei dati a propria disposizione riguardanti i redditi percepiti dal lavoratore (ad esempio, i dati desunti dal casellario delle pensioni o quelli relativi a prestazioni previdenziali direttamente erogate ai medesimi lavoratori).

Inoltre, il bonus irpef spetterà anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi.

infine, per verificare il limite di 26 mila euro, oltre il quale il lavoratore non ha diritto al bonus irpef, si deve tenere conto anche dei redditi percepiti dalla locazione di immobili assoggettati al regime fiscale della cedolare secca.

Tanto si legge nella circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 9/E del 14 maggio 2014.

15 Maggio 2014 · Giorgio Valli


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