Se il debitore dispone un bonifico per svuotare il conto corrente, la banca non lo esegue ed un creditore pignora il saldo, la banca non è tenuta a risarcire il danno

Brutte notizie per i debitori che, nel tentativo di evitare il pignoramento del proprio conto corrente dispongono un bonifico in favore di un soggetto fiduciario. Infatti, qualora la banca non esegue e il creditore pignora successivamente il saldo di conto corrente del debitore, la banca non è tenuta nemmeno a risarcire il danno procurato al correntista.

E' quanto si evince dalla lettura dell'ordinanza 5152/2018 della Corte di cassazione. A parere dei giudici, se il debito nei confronti del creditore, che ha agito esecutivamente, era già maturato prima della disposizione del bonifico, allora il debitore sottoposto ad azione esecutiva, concretizzatasi nel successivo pignoramento del conto corrente, era perfettamente consapevole di questa esposizione debitoria.

Pertanto, scrivono i giudici nell'ordinanza, al momento della disposizione del bonifico, nel patrimonio del debitore rientravano già i debiti maturati in epoca antecedente alla disposizione del bonifico e fra i rapporti giuridici che compongono il patrimonio rientrano tanto quelli attivi, che comportano un diritto del titolare, quanto quelli passivi, che comportano invece un suo obbligo (al pagamento del debito debito).

Ne consegue, concludono gli estensori dell'ordinanza, che non si è verificato alcun danno al patrimonio del debitore per non avere la banca tempestivamente eseguito la disposizione del bonifico, perché i debiti precedenti al bonifico già gravavano in senso negativo sul patrimonio del ricorrente.

Suggeriamo noi, rivolgendoci ai debitori in odore di pignoramento, di controllare sempre che, nella fase di svuotamento del conto corrente, il bonifico verso il vostro fiduciario vada a buon fine. Oppure di prelevare per tempo le somme in denaro contante da riversare altrove.

8 Marzo 2018 · Simonetta Folliero