Bollo auto » E’ legittima la riscossione forzata anche se manca l’accertamento

E' valida la riscossione del bollo auto, o tassa di circolazione, anche senza l’accertamento: non è importante la notifica dell'infrazione perché l’imposta non colpisce più l’illecita circolazione dei veicoli.

I Comuni possono procedere al recupero forzoso delle tasse automobilistiche semplicemente inviando l’avviso di liquidazione, senza bisogno che quest’ultimo venga preceduto dall'accertamento.

Ciò è quanto ha deciso la Corte di Cassazione con la pronuncia 13147/14.

In parole povere, il contribuente debitore potrà vedersi notificare l’avviso di liquidazione con la cartella esattoriale, per il recupero delle tasse automobilistiche, senza che ciò venga preceduto dalla notifica di accertamento dell'infrazione.

Quando gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) comunicano all'amministrazione finanziaria le notizie occorrenti per l'applicazione della tassa automobilistica e per l’individuazione del proprietario del veicolo, non è obbligatorio redigere un processo verbale di accertamento della violazione e quindi notificare quest’ultimo all'interessato prima della notifica dell'ingiunzione di pagamento.

Ciò, perché la tassa non colpisce più l'illecita circolazione delle automobili. Da questo ne consegue che non occorre più accertare l’infrazione, essendo diverso il presupposto dell'imposta, che ora consiste nel possesso dell'autoveicolo.

Inoltre, l’Aci non è più titolare dello specifico potere impositivo.

19 Giugno 2014 · Andrea Ricciardi