Bollo auto – la prescrizione è triennale

Il bollo auto si prescrive nel termine di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione.

Ciò è quanto emerge da alcune sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto e della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (sent. della Ctp di Taranto numero 44 del 27/03/07 e sent. della Ctr del Lazio numero 137 del 20/10/2005), le quali evidenziano come oltre all'avviso di accertamento anche la cartella di pagamento deve essere notificata con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

I giudici della Commissione di Taranto, inoltre, chiariscono come il predetto termine debba applicarsi anche nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto precedentemente un avviso di accertamento, in quanto non si può ritenere che l'azione per il recupero delle tasse "ai sensi dell'articolodel DL 6/01/86 numero 2, si debba riferire solo all'accertamento, consentendo poi l'azione coattiva entro il termine lungo della prescrizione ordinaria decennale" (nel caso di specie la cartella esattoriale era stata notificata ben oltre tre anni dopo la notifica del precedente avviso di liquidazione).

Proprio in riferimento a quest'ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo (sia che si tratti di un avviso di accertamento, di una cartella esattoriale o di un'ingiunzione fiscale) seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione - i quali ricominciano dal giorno successivo - non ne determina la mutazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'articolo 2953 cc, poiché tale atto "è privo di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato" come nel caso di una sentenza non più impugnabile (si veda sentenza della Corte di Cassazione numero 12263 del 25/05/2007).

Secondo la Suprema Corte, pertanto, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo (in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale).

Avv. Matteo Sances

30 Novembre 2010 · Giorgio Valli