Bollo auto » Tutti i casi in cui si può ottenere il rimborso

Come ottenere il rimborso del bollo auto

In quali casi può essere richiesto il rimborso del bollo auto? Dove reperire il modulo e a chi presentare la domanda di rimborso?

E’ possibile richiedere il rimborso del bollo auto già pagato nei seguenti casi:

  • Se è stato effettuato un pagamento doppio per errore;
  • Se è stato versato un importo in eccesso rispetto al dovuto;
  • Se è stato effettuato un pagamento non dovuto, ad esempio per un errore nella trascrizione della targa, per una errata indicazione della scadenza o della Regione.

Esiste poi un altra situazione in cui è contemplato il rimborso, ovvero qualora il proprietario perda il possesso del proprio veicolo per furto o rottamazione nel periodo in cui la tassa automobilistica è ancora in corso di validità.

Si può allora richiedere il rimborso della quota parte della tassa automobilistica versata ma non goduta o la compensazione sulla tassa da versare per l'acquisto di una nuova auto di proprietà.

In tutti i casi citati, sono infatti due le modalità per riottenere quanto dovuto: rimborso o compensazione.

Documenti e costi per ottenere il rimborso del bollo auto

La richiesta di rimborso:

  • deve essere effettuata entro 3 anni dall'ultimo versamento, utilizzando i moduli predisposti dalla regione o in carta semplice (in tal caso deve contenere le generalità del richiedente, incluso il codice fiscale e il numero di telefono, e le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso: c/c postale, bancario oppure a mani);
  • deve essere presentata presso le delegazioni ACI o gli uffici provinciali ACI;
  • deve essere corredata:
    1. in caso di pagamento doppio, dell'originale della ricevuta di pagamento del bollo da rimborsare, della fotocopia della ricevuta di pagamento del bollo valido e della fotocopia del libretto di circolazione;
    2. in caso di pagamento in eccesso, della fotocopia della ricevuta di pagamento del bollo da rimborsare e della fotocopia del libretto di circolazione;
    3. in caso di pagamento non dovuto, dell'originale della ricevuta di pagamento del bollo da rimborsare e di un documento che dimostri la perdita del possesso del veicolo (ad es. certificato di rottamazione o denuncia di furto).

La richiesta verrà respinta nel caso in cui la somma da rimborsare sia troppo bassa ma, anche qui, l’importo minimo rimborsabile varia da regione a regione.

Come si effettua la richiesta per il rimborso del bollo auto

La procedura per il rimborso varia in base alla regione e, in alcune di esse (ad esempio in Calabria), il rimborso non è previsto.

È possibile, tuttavia, individuare una disciplina comune, in particolare tra le regioni convenzionate con l’ACI che sono: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento.

Il cittadino può, attraverso i moduli specifici, richiedere il rimborso su conto della somma o in alternativa la compensazione con i periodi d’imposta successivi, procedimento che consente di velocizzare la pratica utilizzando la somma in credito come parziale pagamento della scadenza successiva.

Ad ogni modo il rimborso non può essere corrisposto per somme inferiori a 16,53 euro e, ancora più importante, il diritto al rimborso e alla compensazione cade in prescrizione con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

I moduli per la richiesta di rimborso del bollo auto sono disponibili presso il sito dell'Aci, oppure, in modalità cartacea, presso banche e tabaccai abilitati alla riscossione.

La perdita di possesso o la demolizione veicolo - impatto sull'obbligo di pagamento del bollo auto

A decorrere dal 1° gennaio 2004 si può richiedere il rimborso del bollo auto anche nei seguenti casi:

  1. perdita di possesso per furto, previa annotazione al PRA;
  2. demolizione, certificata ai sensi dell'articolo 46 del D. Leg.vo 5/2/1997 numero 22 (Decreto Ronchi) e successive modificazioni e integrazioni;

E' riconosciuto il diritto al rimborso della tassa automobilistica per i mesi di mancato godimento del veicolo, purché l'evento non si sia verificato nell'ultimo mese del periodo di imposta.

Il rimborso della tassa automobilistica deve essere calcolato in dodicesimi, a decorrere dal mese in cui si è verificato l'evento.

Se la data dell'evento (furto o consegna del veicolo) ricade entro il termine ultimo per pagare il bollo (compresi slittamenti), le tasse non sono dovute o, se versate, danno luogo al totale rimborso, a condizione che le relative pratiche vengano presentate al PRA.

In alternativa al rimborso è prevista la possibilità di portare l'importo versato in eccedenza a copertura parziale o totale del bollo di un altro veicolo nuovo o usato, il cui acquisto avvenga entro il quadrimestre successivo al mese in cui si è verificato l'evento.

Nel caso di esportazione all'estero, previa annotazione al PRA della relativa pratica, è riconosciuto l'esonero dal pagamento dell'intero periodo oppure il rimborso totale dell'importo già corrisposto, esclusivamente nel caso in cui sia l'evento, sia la presentazione al PRA della relativa pratica ricadano entro il termine utile di pagamento della tassa.

26 Luglio 2013 · Giorgio Valli


Commenti e domande

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5 risposte a “Bollo auto » Tutti i casi in cui si può ottenere il rimborso”

  1. LUDO ha detto:

    Autovettura rottamata in luglio 2015, bollo pagato maggio 2015 (in scadenza aprile). Mi e’ stato risposto da regione Lazio, ufficio competente: il bollo auto e’ un tributo non frazionabile. Per ottenere il rimborso occorreva rottamare entro il 31 maggio 2015.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Non so chi le abbia risposto, e dal suo intervento non si capisce se la risposta ricevuta sia in forma scritta o semplicemente ottenuta al telefono contattando un call center.

      La fonte di informazione è questa ed il modulo ufficiale con cui presentare istanza è quest’altro.

      In entrambi i documenti non vi è alcun riferimento al fatto che il bollo auto sia un tributo non frazionabile. Anzi, su questo aspetto, è possibile ottenere una conferma sulla frazionabilità dalla consulatazione di un sito che, pur non essendo ufficiale, gode della massima autorevolezza.

    • Eugenio Righi ha detto:

      Non si può dar torto alla regione Lazio (anche se non ha ragione). Stabilisce infatti l’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, da un lato, che al pagamento della tassa sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico per i veicoli in esso iscritti mentre, nel prosieguo della disciplina normativa, precisa che la perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venire meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.

      È questo il punto; è su questo aspetto, spesso non colto dai più, che emerge l’esistenza di un meccanismo spietato ed iniquo: in breve, l’obbligo del pagamento del tributo viene meno, per le varie circostanze elencate dalla legge, solo per i periodi d’imposta successivi a quello dell’annotazione nel P.R.A. degli eventi in parola.

      Facciamo un esempio concreto per farci capire meglio: un contribuente paga regolarmente a gennaio la tassa per l’intero anno; a febbraio, in una mattinata di nebbia fitta, andando al lavoro quotidiano su una qualsiasi autostrada, la sua macchina è coinvolta in una carambola di auto impazzite e diventa un rottame; che ne è del “bollo” pagato un mese prima, per i restanti undici mesi di vigore? Pacifica è l’annotazione nel P.R.A. dell’evento e della conseguente perdita del possesso del veicolo, ma il meccanismo normativo è implacabile: nessun rimborso pro quota, nessuna compensazione con il “bollo” subito pagato per la nuova, necessaria auto: questa è la regola, signori!

      La regola è talmente ferrea che un caso particolare arriva fino alla Corte Costituzionale e provoca una specifica risoluzione ministeriale: si riconosce l’esonero dalla tassa nella singolare ipotesi di un contribuente che, nell’ultimo giorno utile per il versamento della tassa, non la paga avendo ottenuto nello stesso giorno l’annotazione nel P.R.A. della perdita del possesso dell’auto (9)!

      In sostanza, chi paga è perduto; perde cioè il diritto al rimborso e – come si sente rispondere – quanto ha versato “è perso”, potendo liberarsi dell’onere solo per i successivi periodi d’imposta (e, cioè, dal gennaio successivo!).

      In questi casi, quindi, assai spesso, la Regione si trova in cassa due “bolli” pur essendo una sola l’auto posseduta dal contribuente e in circolazione: è giusto, è conforme non solo a logica, ma anche ai principi costituzionali ripetutamente invocati senza successo?

      Non rientrando fra i poteri dei Giudici costituzionali quello di modificare le norme in senso costituzionale (anche se in non pochi frangenti si sono dichiarate illegittime norme “per le parti nelle quali non dispongono questo o quest’altro …”), l’auspicio, fervido, rimane quello di un adeguato intervento legislativo, atto ad eliminare le assurdità ed iniquità qui solo accennate.

  2. sefal75 ha detto:

    Come richiedere il rimborso bollo a seguito rottamazione per residenti Regione Sicilia?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      A chi demolisce il proprio veicolo è riconosciuto il diritto al rimborso per i mesi di mancato godimento del veicolo purchè l’evento (demolizione) non si sia verificato nel mese di scadenza della tassa automobilistica.

      Se la demolizione si è verificata entro il termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, questa non è dovuta, oppure, se la stessa è già stata versata, si da’ luogo al suo rimborso totale previa esibizione del certificato di presa in carico per la demolizione del veicolo rilasciato da soggetto autorizzato.

      É possibile inoltrare l’istanza tramite posta (Raccomandata AR) ad una delle Direzioni Regionali dell’Isola (competenti per territorio) che può trovare qui.

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