Bolletta della luce impagata e distacco senza alcun preavviso

Bolletta luce e distacco - Possono farlo?

Mi chiamo Sveva e vorrei fare una segnalazione: ho da sempre pagato regolarmente la bolletta della luce ma, qualche settimana fa, senza alcuna comunicazione, mi hanno staccato la corrente elettrica.

Ho subito chiamato la società erogatrice, che mi ha informato del mancato pagamento della bolletta del mese antecedente.

Io sono sicura di non aver ricevuto nessuna bolletta o fattura, perchè sono sempre puntuale come un orologio nei pagamenti.

Se mi avessero informato del mancato pagamento, avrei immediatamente saldato.

Comunque sia, è possibile che provvedano a staccare la luce senza nessun preavviso?

Bolletta luce e distacco - Disposizioni autorità energia

Dal primo maggio 2013, il distacco non potrà più avvenire se non preceduto da una raccomanda a/r con la diffida di pagamento: lo ha deciso, con la delibera del 21 febbraio 2013, numero 67/2013/R, l'Autorità energia e gas (AEEG).

Nel provvedimento, si legge:

Con riferimento specifico alle modalità e ai termini relativi alla sospensione della fornitura, la disciplina prevede:

  • che in situazioni di morosità, l'esercente la vendita possa richiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura e, con riferimento al settore elettrico e qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, che prima della sospensione della fornitura venga comunque effettuata una riduzione della potenza disponibile (cosiddetto depotenziamento) e che, decorso un ulteriore periodo dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento degli importi da parte del cliente finale avvenga l'effettiva sospensione della fornitura;
  • apposite forme di tutela per il singolo cliente finale, prevedendo in particolare che la richiesta di sospensione:
    1. possa avvenire solo dopo avere provveduto alla costituzione in mora del cliente finale;
    2. non possa comunque avvenire in casi specifici, ad esempio quando l'importo del mancato pagamento sia inferiore o all'ammontare del deposito cauzionale (o della fideiussione) versato dal cliente o ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione o in ipotesi di mancata risposta motivata a reclami scritti riferiti alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del misuratore;
  • relativamente alla procedura di costituzione in mora e di comunicazione al cliente finale, la disciplina presente prevede che:
    1. ai fini della richiesta di sospensione della fornitura l'esercente la vendita abbia provveduto alla costituzione in mora, mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata;
    2. nella comunicazione di costituzione in mora sia indicato:
      1. il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
      2. il termine decorso il quale, in costanza di mora, l'esercente la vendita provvederà ad inviare all'impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura;
      3. le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento;
  • gli elementi contenuti nella comunicazione di costituzione in mora hanno la finalità di permettere al cliente finale di provvedere al pagamento prima che l'esercente la vendita effettui la richiesta di sospensione della fornitura e, a tal fine, la regolazione prevede che:
    1. il termine, indicato nella comunicazione di costituzione in mora, entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, non possa essere inferiore a 10 giorni dall'invio della raccomandata;
    2. la richiesta di sospensione della fornitura non possa comunque avvenire qualora il cliente abbia comunicato, nei modi previsti nella comunicazione di costituzione in mora, l'avvenuto pagamento;

In parole povere, non si potrà più procedere al distacco della luce o del gas nei confronti del consumatore moroso, se a questi non viene prima recapitata una raccomandata A/R, con la diffida a pagare l’insoluto.

In questo modo, la raccomandata darà maggior certezza al consumatore, mettendolo di fronte alla piena e perfetta conoscenza della propria morosità.

L'obiettivo, quindi, è di evitare la sospensione della fornitura, senza che il cliente abbia ricevuto la comunicazione in tempo utile per effettuare il pagamento.

L'Autorità ha stabilito tempistiche certe, documentate e congrue sia per il termine ultimo di pagamento dopo la costituzione in mora, sia per la successiva richiesta di sospensione della fornitura in caso di prolungato inadempimento del cliente finale.

Bisogna comunque ricordare, però, che i tempi per il pagamento della bolletta sono molto stretti: il versamento dovrà infatti avvenire entro 15 giorni dalla spedizione della raccomandata.

Un'altra novità importante, è che prima di richiedere la sospensione della fornitura per morosità, nei casi di conguagli o di importi anomali, il fornitore dovrà rispondere ai reclami scritti dei clienti.

Se il gestore non rispetterà queste regole dovrà erogare, all'utente, un rimborso in bolletta.

Il rimborso sarà di:

  1. 30 euro se la fornitura sia stata sospesa per morosità senza l’invio della raccomandata a/r
  2. 20 euro se, pur inviata la raccomandata di diffida, il fornitore non ha rispettato le tempistiche sopra descritte.

4 Marzo 2013 · Andrea Ricciardi