Bolletta idrica » Il consumo indicato dal contatore non sempre vale come unica prova

In caso di contestazione della bolletta dell'acqua, da parte dell'utente, al fornitore del servizio non basta la lettura del contatore per dimostrare l'effettivo ammontare dei consumi.

Questo l'orientamento espresso dal Tribunale di Caltanissetta con la sentenza dell'11 novembre 2013.

Contestazione della bolletta

La vicenda riguarda un utente che aveva ricevuto una bolletta idrica con importi ritenuti ingiustificati rispetto ai consumi medi precedenti e al suo fabbisogno.

Il consumatore aveva così nominato un tecnico, il quale aveva evidenziato possibili anomalie e perdite idriche nel punto di allaccio.

Sulla base di tali accertamenti, l’utente aveva contestato le fatture.

La società fornitrice, però, si era limitata a verificare l’esatta matricola del contatore in uso e la corrispondenza delle letture.

Quindi aveva riproposto la richiesta di pagamento con un'ingiunzione presentata davanti al Tribunale di Caltanissetta.

Qui, però, il giudice di merito, rifacendosi a due pronunce della Corte di Cassazione (10313/04 e 18231/08), ha ricordato il principio secondo cui l'obbligo della società erogante di calcolare gli addebiti sulla base delle indicazioni del contatore non si può risolvere in un privilegio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta.

Se l'utente contesta i valori ricavati dallo strumento di misurazione, infatti, deducendo specifiche circostanze, è obbligo della società erogatrice fornire la prova del corretto funzionamento del contatore e l'affidabilità dei valori registrati.

In pratica, il contatore non può essere considerato, da solo, una prova a favore del fornitore circa l’esattezza delle bollette. Nel caso di contestazione dell'utente, basata su valide ragioni, sono necessarie ulteriori prove che confermino la validità della bolletta.

Nel caso di specie, quindi, la società fornitrice non poteva limitarsi a verificare la corrispondenza della matricola del contatore con quello sul quale erano effettuate le letture.

Per fornire una prova valida, avrebbe dovuto accertare l’infondatezza delle circostanze che dimostravano un cattivo funzionamento degli strumenti di allaccio e dello stesso contatore.

Altrimenti, ne conviene che il credito richiesto per i consumi idrici indicati da quel contatore non può considerarsi né certo né effettivo.

Ecco perchè, fortunatamente, l'ingiunzione di pagamento è stata annullata e la società concessionaria del servizio di somministrazione idrica è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio.

21 Gennaio 2014 · Giovanni Napoletano