Nessuna azione esecutiva promossa dai creditori del defunto è possibile contro chi accetta l’eredità con beneficio di inventario

Una volta trascritta l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non è più possibile l'esecuzione individuale contro chi ha accettato con beneficio di inventario e sui suoi beni.

Tanto alla luce del condiviso principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario non può, una volta che abbia notificato ai creditori l'invito a presentare le dichiarazioni di credito, dai medesimi essere assoggettato ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari.

In effetti la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte dei chiamato che subentra perciò anche ai debiti del defunto; d'altro canto, tuttavia, l'accettazione con beneficio di inventario non incide sulla limitazione della responsabilità che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva formazione dell'inventario, in mancanza dei quale l'accettante è considerato erede puro e semplice, non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma per non averlo mai conseguito.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 17633/15.

Ricordiamo che il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Quando ha fatto la dichiarazione, tuttavia, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione: in mancanza, è considerato erede puro e semplice.

7 Settembre 2015 · Carla Benvenuto