Azione revocatoria ordinaria – Può essere proposta anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (credito litigioso)

È principio consolidato che l’azione revocatoria possa essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito.

Avendo, infatti, il codice civile (con l'articolo 2901) accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è, idoneo a determinare (sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito) l’insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.

D'altra parte, ad escludere la revocatoria di un’alienazione da lui compiuta non basta che il debitore provi l’esistenza di altro debito già scaduto, ma occorre la prova che il debitore non aveva altra possibilità per soddisfare tale debito e che quindi la alienazione da lui compiuta dipese esclusivamente da tale necessità.

Infatti, l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell’adempimento di un debito scaduto ricomprende anche l’alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, così potendosene escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.

In tal senso si sono espressi i giudici della Corte Suprema di cassazione nella sentenza 14649/16.

20 Luglio 2016 · Marzia Ciunfrini