Il fondo patrimoniale costituito nell’insorgenza del debito è soggetto ad azione revocatoria

L'azione revocatoria verso gli atti di disposizione dei beni del debitore, quale ad esempio la costituzione di un fondo patrimoniale, è semplicemente finalizzata alla tutela delle ragioni del creditore; tutela realizzata sottraendo al fondo patrimoniale i beni che svolgevano una funzione di garanzia generica del credito, quando ricorre l'elemento della consapevolezza del pregiudizio che la costituzione del fondo patrimoniale stesso avrebbe arrecato al creditore.

Con l'azione revocatoria non si disconosce la validità del fondo patrimoniale e la sua causa (il soddisfacimento dei bisogni della famiglia): tanto è vero che sono considerati soggetti all'azione revocatoria anche gli atti di disposizione dei beni del debitore aventi un profondo valore etico e morale, come ad esempio il trasferimento della proprietà di un bene, effettuato a seguito della separazione personale, per adempiere al proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge.

Per la revoca del fondo patrimoniale è sufficiente che l’atto dispositivo dei beni del debitore venga posto in essere nella previsione dell’insorgenza del debito. Ad esempio, dopo una sentenza di condanna al pagamento del risarcimento danni, anche se non passata in giudicato.

Ed è assolutamente irrilevante se, al momento della costituzione del fondo patrimoniale, il creditore abbia, o meno, avviato le procedure esecutive.

I contenuti appena riportati rappresentano, in sintesi, l'orientamento espresso dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza numero 16498/14.

1 Settembre 2014 · Ornella De Bellis