Azione revocatoria di un bonifico di conto corrente eseguito dal debitore sul conto corrente di un proprio familiare
Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) Ader può ottenere la revoca giudiziale di un bonifico fatto ad un familiare o danneggiarlo in qualche modo ...
Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) Ader può ottenere la revoca giudiziale di un bonifico fatto ad un familiare o danneggiarlo in qualche modo anche se quando é stato fatto non c'era nessuna procedura esecutiva in corso? O non si era ancora ricevuta l'intimazione a pagare entro 5 giorni?
Chiariamo innanzitutto un aspetto: l'azione revocatoria ex articolo 2901 del codice civile può essere esercitata dal creditore solo in riferimento ad atti pubblici del debitore inadempiente che abbiano per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri: in particolare, poi, l'articolo 2929 bis consente al creditore di espropriare direttamente (senza chiederne la revoca al giudice) i beni del debitore che siano stati trasferiti a terzi con un atto di donazione (atto compiuto a titolo gratuito).
La donazione deve essere effettuata per atto notarile pubblico, come prescrive l'articolo 782 del codice civile. Il successivo articolo 783 stabilisce che la donazione di modico valore è valida anche senza la stipula di un atto pubblico fra donante e donatario.
Fa eccezione la cosiddetta donazione indiretta, anche non modica - che si realizza, ad esempio, quando il genitore effettua un bonifico a favore del figlio per consentirgli di pagare il prezzo di acquisto di un immobile intestato al figlio - trasferimento che, comunque, viene riportato nell'atto pubblico di compravendita.
Quindi, il bonifico di somme dal conto corrente del debitore a quello di un terzo, non funzionale ad una donazione indiretta, costituisce una donazione non effettuata per atto notarile pubblico, pertanto non soggetta ad azione revocatoria ex articolo 2901 del codice civile o ad azione coattiva del creditore esercitata direttamente sull'importo disponibile nel conto corrente del terzo donatario.
La Corte di cassazione con la sentenza 18725/2017 ha stabilito che il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che l’attribuzione patrimoniale presuppone necessariamente la stipula dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore.
In altre parole ciò vuol dire che il bonifico, non di modico valore, effettuato dal debitore al terzo costituisce un atto viziato da nullità e tale principio di diritto ha una portata rilevante sui rapporti, sia in ambito successorio sia nella sfera dei rapporti con eventuali creditori del donante.
E, infatti, se un trasferimento di denaro a titolo liberale (a titolo di donazione), effettuato a mezzo bonifico bancario ma senza atto pubblico, è considerato viziato da nullità, tale trasferimento deve ritenersi mai avvenuto e, pertanto, l'oggetto del medesimo dovrà ritenersi appartenere alla sfera giuridica del donante (cioè, i soldi trasferiti sul conto corrente del terzo devono essere considerati, ai fini giuridici - leggasi ai fini delle eventuali azioni esecutive di pignoramento ed espropriazione - come ancora appartenenti al donante).
Ciò comporta, ad esempio, che in sede di apertura della successione, le somme trasferite con tale modalità si considereranno massa ereditaria con la conseguente legittimazione da parte degli eredi o dei creditori del de cuius a pretenderne la restituzione da parte del beneficiario, anche a prescindere dalla violazione o meno della quota di legittima (cioè del diritto ad esercitare un'azione giudiziale di riduzione).
Il medesimo effetto si manifesterà nei rapporti tra creditori e debitori. Ad oggi lo strumento previsto dall’ordinamento a favore dei creditori nei confronti dei debitori che si liberino dei propri beni con atto pubblico per sottrarli ad eventuali azioni esecutive è l’azione revocatoria, la cui prescrizione è, però, quinquennale decorrente dalla data dell'atto pubblico. Il creditore, quindi, in caso di bonifico bancario o postale dal debitore a terzi, potrà sempre agire chiedendo al giudice di dichiarare la nullità del trasferimento di denaro: inoltre la prescrizione del diritto del creditore diventa decennale e decorre dal momento in cui viene accertato l'avvenuto trasferimento.
Per finire è bene precisare che è molto difficile per il creditore provare due cose:
- l'esistenza del bonifico poiché solo l'intestatario e l'erede hanno accesso alla documentazione relativa ai singoli movimenti (a meno che non ci si muova in ambito penale con ipotesi, ad esempio, di contestazione del reato di riciclaggio). Il creditore, anche se fosse Agenzia delle Entrate Riscossione non dovrebbe conoscere, alla data in cui scriviamo, i singoli movimenti di conto corrente;
- che il bonifico non sia di modico valore, dal momento che, finora, la giurisprudenza non ha ancora fissato la soglia in base alla quale un trasferimento di danaro possa essere considerato di modico valore o meno.
Quindi l'azione del creditore finalizzata ad ottenere la declaratoria di nullità del bonifico disposto dal proprio debitore a favore di un terzo è più che altro un'ipotesi di scuola che una possibilità reale. Ma, come sappiamo, in ambito giuridico tutto può accadere ...