Accoglibile l’azione revocatoria della vendita della casa del debitore al proprio coniuge

La prova della partecipazione alla frode del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.

Pertanto inutile per il debitore, dopo l'insorgenza del credito, vendere alla moglie la casa coniugale, inserendo l'atto oneroso di trasferimento della proprietà negli accordi accessori alla separazione personale tra i coniugi.

In tal senso hanno deciso i giudici della Corte Suprema con la sentenza 1404/16.

11 Febbraio 2016 · Loredana Pavolini