Il bene ceduto dal debitore con patto di riservato dominio costituisce comunque pregiudizio per il creditore – L’atto può essere pertanto suscettibile di azione revocatoria

Com'è noto, il creditore può chiedere al giudice che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

  1. che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
  2. che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

L'azione revocatoria non elimina l'atto impugnato, ma lo rende semplicemente inefficace esclusivamente verso il creditore che ha agito. Non si produce, cioè, un effetto restitutorio, poiché il bene non rientra nel patrimonio del debitore, ma il creditore procedente potrà promuovere sul bene oggetto di revocatoria azioni sia esecutive che conservative, come se il bene non fosse mai stato soggetto all'atto dispositivo.

Ai fini dell'azione revocatoria non é necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esecuzione coattiva del credito medesimo, potendo l'evento dannoso consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, consistente nella dismissione di beni, ma anche in una variazione qualitativa di esso, conseguente anche nella conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili.

La vendita con riserva di proprietà di un immobile realizza l'esigenza di facilitare gli scambi, agevolando gli acquisti da parte di coloro i quali non sono in grado di versarne a pronti contanti il corrispettivo. Sul piano pratico detta vendita conferisce all'acquirente il notevole vantaggio di ottenere in consegna il bene, di usarlo nel proprio interesse e di pagarne il prezzo dilazionato in scadenze successive, pur continuando questa ad essere in proprietà dell'alienante.

E' di tutta evidenza come, al progressivo ampliamento della sfera patrimoniale del compratore, per effetto del pagamento che egli compie delle singole rate del prezzo, corrisponde l'altrettanto progressiva e conseguente riduzione del patrimonio del venditore per la diminuzione del valore del bene alienato, riduzione che, quando anche non giunga alla totale fuoriuscita del bene dal suo patrimonio, si concretizza, comunque, nell'obbligazione di restituire le rate riscosse.

In conclusione, ai fini dell'azione revocatoria, la vendita con patto di riservato dominio comporta sempre un depauperamento del patrimonio del debitore nel suo complesso, sia per l'ipotesi in cui delle cose alienate il compratore diviene proprietario con il pagamento dell'ultima rata del prezzo, sia per il caso in cui non giunge a conclusione per il compratore la fattispecie acquisitiva della proprietà e, a carico del venditore, sorge l'obbligazione di restituzione delle rate riscosse, tenuto conto, altresì, del fatto che il danaro corrispondente alle rate riscosse, per sua natura meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, non elimina il pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.

Questo il convincimento che i giudici della Corte di cassazione hanno affidato alla sentenza 23818/10.

19 Ottobre 2015 · Annapaola Ferri