Azione revocatoria di atti di alienazione dei beni appartenenti alla comunione effettuati senza il consenso di uno dei coniugi

Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o veicoli. L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione.

In assenza del consenso dell'altro coniuge il contratto non è inefficace né nei confronti dei terzi, né nei confronti della comunione, ma è solamente esposto all'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, nel termine prescrizionale annuale, decorrente dalla conoscenza effettiva dell’atto, ovvero, dalla sua trascrizione o dallo scioglimento della comunione.

Questo il principio giuridico enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 5326/16.

19 Marzo 2016 · Lilla De Angelis