L’azione revocatoria ordinaria può essere esercitata anche se il bene alienato dal debitore è ipotecato per l’intero suo valore

Le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.

L’esistenza di un’ipoteca sull'immobile del debitore, a prescindere dalla consistenza della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa si presenti di entità tale da eventualmente assorbire l'intero valore del bene stesso, non integra, qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilità di esercizio dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore non ipotecario del debitore alienante, atteso che la valutazione della idoneità dell’atto dispositivo ad integrare un pregiudizio alle regioni del creditore non ipotecario è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale (ad esempio dalla banca mutuante).

Le iscrizioni ipotecarie, infatti, possono subire vicende modificative o estintive ad opera del debitore (pagamento delle rate nel caso di ipoteca a garanzia di un mutuo). Inoltre, nel tempo, il bene immobile ipotecato potrebbe aumentare di valore.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 11892/16.

14 Giugno 2016 · Carla Benvenuto