Mutuo fondiario – Azione ordinaria di espropriazione di immobile garantito da ipoteca

Il mutuo, le quietanze, la contabilizzazione dei ratei di ammortamento sono titoli esecutivi. In tema di azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari l'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.

Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento restano subordinati all'emanazione del decreto di trasferimento all'aggiudicatario il bene espropriato: in tal modo l'aggiudicatario si surroga al creditore pignorante.

Questo privilegio processuale riconosciuto al creditore bancario garantito da ipoteca si riferisce ad ogni atto di aggressione esecutiva al patrimonio del debitore, e non è inficiato in alcun modo dal precedente eventuale esercizio della facoltà dell'istituto di credito di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine del debitore inadempiente.

Si tratta di quanto stabilito, in tema di mutuo, dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza 4928/15.

26 Ottobre 2015 · Piero Ciottoli