Azione di riduzione per lesione della quota di legittima dell’eredità – eredità disponibile, eredità relitta e donatum

Eredità ed azione di riduzione - quota di legittima (non disponibile o di riserva) e quota disponibile

A tutela dell’interesse generale alla solidarietà familiare, l’ordinamento giuridico prevede che i più stretti congiunti del de cuius hanno il diritto di ottenere, anche contro la volontà del defunto e in contrasto con gli atti di disposizioni dallo stesso posti in essere, una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto stesso (diritto di legittima o di riserva).

La legge configura così una successione necessaria, in forza della quale le disposizione del defunto lesive della quota di legittima, pur non essendo invalide, sono tuttavia soggette a riduzione, sono cioè suscettibili, su domanda del legittimario leso (azione di riduzione) di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario.

In tal senso, l’azione di riduzione si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma e si configura propriamente come un’azione con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva.

Il legittimario a seguito dell’esercizio dell’azione di riduzione, acquista la qualità di erede, conseguendo perciò una quota dell’eredità, la cui misura muta a seconda del numero dei legittimari e della vicinanza del loro legame familiare col defunto.

La legge non riserva ai legittimari tutta l’eredità, ma riserva loro solo una quota o frazione di essa (quota non disponibile o di riserva), consentendo che la restante parte (quota disponibile) possa mantenere la destinazione voluta dal de cuius.

Come si calcolano la quota disponibile al de cuius e la quota di riserva spettante al legittimario

La quota disponibile da parte del de cuius e, specularmente, la quota di riserva spettante al legittimario vanno calcolate procedendo, anzitutto, alla formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte (eredità relitta) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell’apertura della successione. Quindi detraendo dall'eredità relitta i debiti del defunto, da valutare con riferimento alla stessa data, in modo da ottenere l'attivo netto.

Successivamente si procede alla riunione fittizia, ad una riunione cioè meramente contabile, tra attivo netto e i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, dovendosi a tal fine stimare i beni immobili e mobili donati secondo il valore che avevano al tempo dell’apertura della successione e il denaro donato secondo il suo valore nominale.

A questo punto è possibile calcolare la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore dell'eredità relitta al netto dei debiti del defunto (attivo netto) ed il valore del donatum, secondo le modalità indicate in questo articolo.

La reintegrazione della quota di legittima, conseguente l’esercizio dell'azione di riduzione, deve essere effettuata con beni in natura (cioè con una quota di proprietà sui beni facenti parte dell'eredità relitta): in pratica, il legittimario non può essere obbligato a ricevere la reintegrazione della sua quota di eredità in denaro.

Questi i principi, in tema di azione di riduzione dell'eredità per violazione della quota di legittima, ribaditi dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza 24755/15.

26 Gennaio 2016 · Lilla De Angelis